Accolto il ricorso contro il proscioglimento per ipotiroidismo: serve verifica funzionale, non automatismo espulsivo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 377 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità permanente al servizio militare per il personale già in servizio non può fondarsi su un automatismo espulsivo basato esclusivamente sulla mera diagnosi clinica di una patologia elencata nelle tabelle normative. Detto giudizio postula una verifica concreta, funzionale e attuale — ai sensi dell’art. 584 d.P.R. n. 90/2010 — della compatibilità tra l’infermità, l’efficacia del trattamento terapeutico in atto e le specifiche mansioni svolte, essendo necessaria una motivazione adeguata che dia conto dell’effettiva incidenza della patologia sulle capacità lavorative dell’interessato, in termini di attualità e non di mera possibilità futura.
Il Fatto
Un militare in servizio quale volontario in ferma prefissata, risultati positivi i test di efficienza operativa, veniva dichiarato non idoneo al servizio militare dalla Commissione medica con giudizio basato sulla lettera B comma 3 dell’elenco allegato al DM 4.6.2014, in ragione di una diagnosi di ipotiroidismo acquisito su base autoimmune in terapia ormonale sostitutiva.
Nonostante la documentazione sanitaria attestasse un compenso ormonale ottimale e l’assenza di limitazioni funzionali — con certificati di idoneità sportiva agonistica — il Ministero della Difesa adottava il decreto di proscioglimento dalla ferma e collocava il militare in congedo assoluto. Avverso tale provvedimento il ricorrente insorgeva deducendo vizi di istruttoria e carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR FVG accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo i provvedimenti gravati viziati per difetto di istruttoria e di motivazione. Dalla copiosa documentazione in atti emerge che la terapia con l-tiroxina consentiva un “compenso ormonale ottimale” senza alterazioni dello stato psicofisico, senza limitazioni funzionali o controindicazioni allo svolgimento di attività fisica intensa o di lavori gravosi. Di tale documentazione, prodotta dal militare a seguito del primo giudizio di inidoneità, non vi era traccia nel verbale della Commissione, che si limitava a un richiamo per relationem al precedente verbale.
Il Collegio sottolinea che il provvedimento di proscioglimento si esprimeva solo pro futuro e in termini di mera probabilità, riferendosi a “possibili implicazioni sul servizio” e a “rischi aggiuntivi potenzialmente derivabili”, senza un accertamento specifico ed attuale circa la derivazione di rilevanti limitazioni alle funzioni militari assegnate.
I giudici rammentano che non è normativamente contemplato alcun automatismo espulsivo per il personale già in servizio: il quadro normativo va interpretato in termini funzionali, per cui solo qualora venga motivatamente allegata un’incidenza negativa attuale sulle mansioni da svolgere la patologia elencata può assumere rilievo ai fini dell’inidoneità. L’art. 582 d.P.R. n. 90/2010, coordinato con il successivo art. 584, impone che il giudizio di idoneità sia formulato considerando l’attività effettivamente svolta e che l’esperienza possa compensare deficit funzionali.
La motivazione risulta pertanto in contrasto con i numerosi referti in atti, sulle cui risultanze l’Amministrazione avrebbe dovuto fondare la propria valutazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, alla luce dei quali il trattamento terapeutico aveva ottenuto i risultati auspicati come richiesto dall’art. 584 lett. b) d.P.R. n. 90/2010. Il ricorso viene accolto con annullamento dei provvedimenti e condanna del Ministero alle spese.
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Nota della Redazione
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