Inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro la procedura concessoria a cui si è partecipato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 362 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima dal soggetto che ha partecipato alla selezione, laddove questi censuri tardivamente le regole di affidamento già conosciute e accettate con la presentazione della propria istanza. La partecipazione alla gara, difatti, preclude la possibilità di contestarne successivamente le modalità di svolgimento, configurandosi un’ipotesi di acquiescenza. La norma urbanistica che consente l’accorpamento di più UMI adiacenti opera solo ai fini urbanistici e dimensionali, non anche ai fini demaniali, ove ciascuna UMI resta oggetto di una singola concessione.
Il Fatto
Una società operante nel settore balneare impugnava la determinazione dirigenziale con cui un Comune aveva approvato lo schema di lettera di invito per il rilascio di una concessione demaniale marittima su una specifica UMI, unitamente alla stessa lettera di invito. La ricorrente, che aveva presentato un’istanza per l’assegnazione dell’intero ambito costiero, contestava la scelta dell’Amministrazione di aver indetto procedure comparative distinte per ciascuna UMI, anziché una procedura unitaria, lamentando la violazione dei principi di concorrenza e imparzialità e l’illegittimo utilizzo del concetto di UMI “limitrofe”.
L’Amministrazione comunale e la società controinteressata eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rilevando come la ricorrente avesse partecipato alla procedura e come le regole di affidamento fossero state conosciute e accettate sin dall’inizio. Anche la società intervenuta ad opponendum sollevava analoghe eccezioni, evidenziando l’acquiescenza prestata dalla ricorrente alle determinazioni comunali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La ricorrente, avendo partecipato alla procedura competitiva, è priva dell’interesse a dolersi delle sue regole di svolgimento, né può lamentare tardivamente la necessità di una nuova gara. Il Collegio ha richiamato integralmente le eccezioni delle parti resistenti, rilevando come la partecipazione alla selezione configuri un’ipotesi di acquiescenza alle relative modalità di affidamento, non essendo consentito contestare successivamente scelte procedimentali ormai cristallizzate.
Il Collegio ha inoltre esaminato il merito delle censure, ritenendole comunque infondate. Quanto al secondo motivo, concernente la distinzione tra UMI “adiacenti” e “limitrofe”, ha rilevato come i due termini siano da considerarsi sinonimi, come emerge dalla consultazione dei dizionari della lingua italiana. L’art. 5, terzo comma, delle NTA della Variante Spiagge, che recepisce il Piano di utilizzo demaniale, consente l’accorpamento solo per le UMI effettivamente adiacenti, mentre nell’ambito in questione l’UMI A3 è costeggiata su entrambi i lati da spiaggia libera, rendendo impossibile il progetto unitario proposto dalla ricorrente.
La disposizione urbanistica, inoltre, consente l’accorpamento solo ai fini urbanistici e dimensionali, sommando gli standard, mentre ai fini demaniali ciascuna UMI resta oggetto di una singola concessione, salvo il successivo accorpamento per le UMI adiacenti che riguardino concessioni di un medesimo soggetto. Il terzo motivo è stato parimenti respinto, in quanto l’ostensione dell’offerta della ricorrente, disposta nell’ambito di un altro giudizio, era finalizzata a verificare la tempestività delle offerte concorrenti e non a comprovare la migliore qualità dell’offerta della controinteressata, avendo anzi confermato l’intempestività della proposta unitaria.
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Nota della Redazione
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