Il giudicato sull’abuso edilizio preclude la sanatoria per lo ius superveniens (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 354 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale formatosi sull’accertamento della natura abusiva di un intervento edilizio copre il dedotto e il deducibile, rendendo intangibile la qualificazione dell’abuso anche alla luce di sopravvenienze normative, salvo che queste ultime incidano direttamente sulle norme che governano la qualificazione dell’intervento. La disciplina del condono edilizio di cui all’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001, applicabile anche nelle Regioni a statuto speciale, non opera per interventi che costituiscono variazione essenziale o abuso realizzato in assenza di titolo, non sussumibili nella nozione di parziale difformità. La presentazione della SCIA in sanatoria è preclusa quando il procedimento sanzionatorio si sia già concluso con l’irrogazione delle sanzioni e l’ordine di demolizione sia divenuto inottemperato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare al quinto piano di un condominio, aveva presentato al Comune una SCIA in sanatoria per il cambio d’uso senza opere e la realizzazione di due abbaini, invocando la disciplina del c.d. decreto salva casa (d.l. n. 69/2024 e l.r. FVG n. 9/2025). Il Comune aveva annullato la segnalazione, ritenendo l’intervento soggetto a permesso di costruire in sanatoria e richiamando i precedenti giudicati che avevano accertato la natura abusiva delle opere. La società impugnava il provvedimento, mentre i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti proponevano ricorso incidentale per far valere ulteriori profili di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondati tutti i motivi di impugnazione. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato che la qualificazione dell’intervento come abuso edilizio era stata accertata con sentenze passate in giudicato, le quali avevano stabilito che la realizzazione degli abbaini aveva comportato la creazione di nuovi volumi e che il cambio di destinazione d’uso aveva determinato un incremento del carico urbanistico. Tale accertamento, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., copre il dedotto e il deducibile e non può essere rimesso in discussione in sede amministrativa.
Quanto alle sopravvenienze normative, il giudice ha precisato che il ius superveniens può riverberare effetti solo su vicende di fatto successive alla formazione del giudicato, non su fatti già accertati. Gli artt. 17 e 19 della l.r. n. 19/2009, che qualificano gli interventi soggetti a SCIA o a permesso di costruire, non sono stati modificati dalla l.r. n. 9/2025, sicché la società non poteva invocare la nuova disciplina per superare le preclusioni derivanti dal giudicato.
Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001, pur riconoscendone l’efficacia anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale. La disposizione, infatti, riguarda le sole varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge n. 10/1977, mentre nel caso di specie l’intervento realizzato integrava una variazione essenziale, non riconducibile alla nozione di lieve difformità.
Infine, il TAR ha rilevato che il procedimento sanzionatorio si era già concluso con l’ordine di demolizione divenuto inottemperato, essendo stato avviato l’iter per l’esecuzione d’ufficio. La presentazione della SCIA in sanatoria era pertanto preclusa, avendo l’art. 49 della l.r. n. 19/2009 fissato un termine che decorre fino alla scadenza dei provvedimenti sanzionatori, ormai superata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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