Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in caso di rinuncia al ricorso avverso il silenzio (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 346 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Se il ricorrente dichiara espressamente, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice non può decidere la controversia nel merito ed è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Tale esito prescinde da ogni accertamento circa la natura provvedimentale o meno dell’atto eventualmente sopravvenuto che abbia determinato il venir meno dell’interesse.
Il Fatto
Una società agricola aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Agea sull’istanza di riesame relativa alla Domanda Unica per la campagna 2023, con cui aveva aderito all’Eco-schema 1 per la riduzione dell’antimicrobico-resistenza. Il premio non era stato liquidato a causa di un’anomalia denominata “variazione dell’orientamento produttivo”, emersa a seguito del mutamento dell’orientamento dell’allevamento avvenuto nel corso dello stesso anno.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione depositava un rapporto informativo dal quale emergeva un provvedimento di riscontro all’istanza di riesame. La ricorrente, quindi, dichiarava di non avere più interesse alla decisione, avendo impugnato tale provvedimento con ricorso straordinario, e chiedeva che il Collegio dichiarasse l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., il ricorso è improcedibile quando, nelle controversie di cui all’art. 117 cod. proc. amm., sopravviene la carenza di interesse alle prestazioni dovute dal giudice amministrativo.
Richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, la sentenza ha affermato che il sindacato giurisdizionale, in virtù del principio della domanda, può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Il processo resta, quindi, nella disponibilità della parte che lo ha proposto, senza che il giudice possa deciderlo nel merito qualora la parte attrice, prima della spedizione in decisione, dichiari di non avere più interesse alla sua definizione.
A fronte dell’univoca dichiarazione della ricorrente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prescindendo da ogni considerazione circa la natura provvedimentale o meno del rapporto informativo depositato in giudizio, che la parte ha dichiarato di aver impugnato con ricorso straordinario. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della natura del giudizio e dell’esito meramente processuale determinato dalla dichiarazione della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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