Concessioni demaniali, pericolo della res adhuc integra nella procedura comparativa (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 83 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio di concessioni demaniali marittime, l’amministrazione ha l’onere di documentare in giudizio l’effettiva sussistenza di istanze concorrenti che giustifichino l’attivazione della procedura comparativa, ivi compresi i riscontri forniti all’operatore che ha presentato la domanda definita concorrente. L’ordinanza istruttoria che dispone tale esibizione è funzionale a verificare la legittimità del presupposto fattuale del provvedimento di avvio del confronto competitivo. La tutela cautelare, volta a mantenere la res adhuc integra nelle more delle acquisizioni istruttorie, prevale sull’interesse dell’amministrazione a dare corso alla procedura selettiva. L’istanza di anonimizzazione proposta da una società persona giuridica è da respingere, difettando sia il presupposto soggettivo, riservato alle persone fisiche, sia quello oggettivo, non ricorrendo ragioni di particolare riservatezza in controversie relative a procedimenti concessori.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima finalizzata alla realizzazione di uno stabilimento balneare in un’area individuata dallo strumento urbanistico come Unità Minima di Intervento (UMI) A4. A seguito della pubblicazione dell’istanza, l’amministrazione comunale comunicava alla società il pervenire di istanze concorrenti, disponendo l’attivazione di una procedura comparativa mediante l’invio di una lettera di invito. La ricorrente impugnava gli atti del procedimento, deducendo l’insussistenza dei presupposti per il confronto competitivo e chiedendo l’esibizione dell’istanza concorrente e dei relativi riscontri amministrativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto necessario disporre un’istruttoria ai fini del decidere, accogliendo l’istanza della ricorrente volta ad ottenere la produzione in giudizio dei riscontri forniti dall’amministrazione all’operatore che aveva presentato la domanda qualificata come concorrente. L’esibizione è stata considerata presupposto indefettibile per verificare la legittimità dell’avvio del procedimento selettivo, atteso che la contestazione verteva proprio sull’esistenza di un’istanza effettivamente concorrente e sulla sua ammissibilità.
Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza del periculum in mora rappresentato dalla società, derivante dall’imminente scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 31.8.2026. L’accoglimento dell’istanza è apparso funzionale a mantenere integra la situazione sostanziale nel tempo necessario per le acquisizioni istruttorie e per l’eventuale integrazione del contraddittorio, evitando che l’instaurazione della gara potesse pregiudicare irreversibilmente la posizione della ricorrente.
Il Tar ha infine respinto l’istanza di oscuramento della denominazione della società ricorrente, osservando che l’anonimizzazione è istituto riservato alle persone fisiche in presenza di motivi legittimi, richiamando a tal fine un precedente della Corte di Cassazione, e che nella specie difettava anche il presupposto oggettivo, vertendosi in materia di procedimento concessorio privo di profili di particolare riservatezza.
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Nota della Redazione
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