Procedura comparativa per concessioni demaniali marittime e diritto di accesso all’istanza concorrente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 84 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedura comparativa per il rilascio di concessioni demaniali marittime, l’operatore che ha presentato istanza di nuova concessione ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ivi inclusi i riscontri forniti dall’Amministrazione all’operatore concorrente, al fine di verificare la legittimità dell’avvio della procedura selettiva. L’esibizione di tali documenti costituisce adeguato mezzo istruttorio ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ove la loro conoscenza risulti necessaria ai fini del decidere sulla domanda cautelare. L’istanza di oscuramento della denominazione della società ricorrente non può trovare accoglimento, difettando sia il presupposto soggettivo — essendo legittimata a richiedere l’anonimizzazione solo la persona fisica — sia il presupposto oggettivo, non venendo in rilievo ragioni di particolare riservatezza in controversie relative a procedimenti concessori.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore balneare, presentava in data 3.6.2024 un’istanza di nuova concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione per la realizzazione di uno stabilimento balneare in un’area individuata dalla Variante Spiagge del PRGC nella UMI A5, località Costa Azzurra. L’istanza veniva pubblicata sul BUR e all’Albo pretorio del Comune di Grado ai fini dell’eventuale presentazione di osservazioni o istanze concorrenti.
Con delibera di giunta n. 205 del 29.9.2025 il Comune disponeva la prosecuzione della procedura selettiva, diversificandola a seconda della sussistenza di istanze concorrenti, e con determinazione dirigenziale n. 1158 del 30.9.2025 comunicava alla ricorrente che erano pervenute più istanze concorrenti per la medesima UMI, rendendo necessaria una procedura comparativa. La società impugnava tali atti, nonché la successiva lettera di invito del 29.4.2026 con la quale il Comune attivava la procedura competitiva per l’UMI A5, deducendo profili di illegittimità in ordine alla gestione delle istanze concorrenti e chiedendo l’esibizione degli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto necessario disporre istruttoria, ordinando al Comune di Grado la produzione in giudizio dei riscontri forniti all’operatore che aveva presentato la domanda definita come concorrente. La Corte ha rilevato che l’esibizione di tali documenti risultava indispensabile ai fini del decidere, in quanto la ricorrente aveva formulato istanza istruttoria per ottenere la conoscenza integrale della domanda concorrente e dei relativi allegati e riscontri del Comune.
L’ordinanza istruttoria n. 212/2026, emessa dal medesimo TAR in un contenzioso analogo relativo alla concessione dell’UMI A3, aveva già ordinato la produzione in giudizio dell’istanza del 12.11.2024 con il medesimo numero di protocollo, evidenziando una prassi amministrativa di gestione delle istanze concorrenti che necessitava di essere verificata nella sua legittimità. La produzione documentale effettuata dal Comune in data 14.7.2026, effettuata al netto dei documenti contabili e finanziari, non risultava sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa della ricorrente.
Quanto all’istanza cautelare, il Collegio ne ha rilevato la fondatezza alla luce del periculum in mora rappresentato dalla ricorrente, derivante dall’imminente scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto per il 31.8.2026. La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è apparsa necessaria per mantenere la res adhuc integra nel tempo necessario per le acquisizioni istruttorie e per l’eventuale integrazione del contraddittorio, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 7.10.2026.
Il TAR ha inoltre respinto l’istanza di oscuramento della denominazione sociale della ricorrente, richiamando il principio per cui la legittimazione a richiedere l’anonimizzazione spetta alla persona fisica, in presenza di motivi legittimi. Nella specie risultava carente anche il presupposto oggettivo, trattandosi di questioni relative a un procedimento concessorio in cui non vengono in rilievo ragioni di particolare riservatezza tali da giustificare l’inibizione della pubblicità dei dati. La liquidazione delle spese è stata differita alla fase del merito.
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Nota della Redazione
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