Transito tra settori artistico-disciplinari AFAM: la vacanza della cattedra va valutata al momento della delibera (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 324 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di transito del docente tra settori artistico-disciplinari (SAD) nelle istituzioni AFAM si articola in una prima fase di spettanza del Consiglio accademico, volta a verificare l’effettiva esigenza dell’Istituto di attivare o convertire una cattedra e a valutare preliminarmente la coerenza del curriculum del docente, e in una seconda fase di valutazione tecnica affidata alla commissione di abilitazione artistica nazionale. Nella prima parte della prima fase l’amministrazione esercita una discrezionalità amministrativa, il cui sindacato giurisdizionale è limitato al controllo della logicità, ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto all’interesse pubblico. La legittimità del diniego di transito va valutata con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento dell’adozione del provvedimento, senza possibilità per il giudice di scrutinare poteri non ancora esercitati.
Il Fatto
Un docente di ruolo di “Teoria, ritmica e percezione musicale” presso il Conservatorio di musica “G. Tartini” di Trieste ha impugnato la delibera con cui il Consiglio accademico non ha accolto la sua richiesta di transito al settore artistico-disciplinare “AFAM049 – Orchestra”. Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il diniego non avrebbe considerato l’imminente vacanza della cattedra di destinazione per effetto del trasferimento del docente titolare. Ha inoltre impugnato, in via subordinata, la nota ministeriale n. 779 del 23 gennaio 2026, ove interpretata nel senso restrittivo fatto proprio dal Conservatorio. Il Conservatorio ha eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente, mentre il Ministero ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha respinto l’eccezione di estromissione del Ministero, ritenendo condivisibili le controdeduzioni del ricorrente, ma ha rigettato il ricorso nel merito, prescindendo dallo scrutinio dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione.
Il Collegio ha premesso che la procedura di transito trova fondamento nell’art. 12 del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 e ha delineato le due fasi del procedimento. Nella prima fase, il Consiglio accademico deve verificare l’effettiva esigenza dell’Istituto di attivare o convertire una cattedra nel settore richiesto, effettuando una scelta riconducibile alla programmazione delle attività didattiche, e deve valutare in via preliminare la coerenza del curriculum del docente. Nella seconda fase, la commissione di abilitazione artistica nazionale valuta definitivamente la congruità delle esperienze del docente.
Con riferimento alla delibera impugnata, il TAR ha rilevato che, al momento della sua adozione (17 febbraio 2026), la cattedra AFAM049 non era ancora né formalmente né sostanzialmente vacante: il decreto di trasferimento del docente titolare è stato adottato solo il 23 febbraio 2026 e la presa di servizio presso il nuovo Istituto è avvenuta il 1° marzo 2026. Inoltre, l’attuazione delle procedure di mobilità era subordinata al DPCM autorizzatorio, i cui effetti si sono prodotti solo a partire dal 18 febbraio 2026, data successiva alla delibera gravata.
Il Collegio ha poi ritenuto dirimente la motivazione addotta dal Conservatorio, che ha giustificato il diniego con la necessità di mantenere le cattedre di provenienza dei docenti interessati, dato l’elevato numero di studenti iscritti. Tale essenzialità è stata comprovata dalla documentazione versata in atti, dalla quale risulta che l’insegnamento di cui è titolare il ricorrente soffre già di due scoperture. La decisione del Consiglio accademico è stata quindi ritenuta espressiva di una discrezionalità non irragionevolmente declinata e rispondente alla domanda di formazione, con la conseguenza che il sindacato del giudice non poteva spingersi oltre, non essendo possibile scrutinare poteri non ancora esercitati riguardo alla copertura della cattedra resasi nel frattempo vacante.
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Nota della Redazione
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