Declinata la competenza territoriale per la sede di servizio al momento della notifica (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 310 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale è inderogabilmente attribuita, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., al tribunale amministrativo nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente al momento dell’instaurazione del giudizio. Il criterio del foro speciale del pubblico impiego prevale su quello generale del luogo in cui ha sede l’amministrazione resistente.
Il Fatto
Un graduato scelto dell’Esercito italiano, in servizio con assegnazione temporanea a Foggia, aveva ottenuto una prima sentenza favorevole da parte del TAR Friuli-Venezia Giulia, che aveva disposto una rinnovata istruttoria sulla sua istanza di assegnazione a sede più vicina al domicilio del padre disabile, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992.
In esecuzione di quel giudicato, il Ministero della Difesa aveva adottato un nuovo provvedimento, assegnandolo comunque a Foggia, presso il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste”. Il militare aveva quindi impugnato il provvedimento dinanzi allo stesso TAR, deducendone la nullità o l’annullamento e chiedendo, in subordine, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia, chiamato a pronunciarsi in sede cautelare, ha rilevato d’ufficio il proprio difetto di competenza territoriale, accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa erariale. La controversia concerneva, infatti, un provvedimento afferente al rapporto di pubblico impiego.
I giudici hanno fatto applicazione dell’art. 13, comma 2, c.p.a., il quale stabilisce che per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio. Tale sede, nel caso di specie, era Foggia, ove il ricorrente prestava servizio già da prima dell’instaurazione del giudizio.
La circostanza che il provvedimento impugnato fosse stato adottato in esecuzione di una sentenza dello stesso TAR non è stata ritenuta idonea a radicare la competenza, essendo necessario che il criterio del foro speciale coincida con la sede di servizio al momento della notifica del ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha declinato la propria competenza, indicando quale giudice territorialmente competente il TAR Puglia, sede di Bari, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
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Nota della Redazione
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