Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per la Carta docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 306 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., l’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’esito favorevole al ricorrente, conseguito solo a seguito dell’iniziativa giudiziale, comporta la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento dell’importo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, non gravata nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., era passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nell’udienza camerale, ha preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente, il quale ha affermato che la materia del contendere era cessata in quanto l’Amministrazione aveva ottemperato al giudicato successivamente alla proposizione del ricorso. La documentazione versata in atti ha acclarato che l’esecuzione della sentenza era avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha ritenuto che, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente all’adozione di un provvedimento satisfattivo, non restasse che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria, tuttavia, non ha escluso la necessità di regolare il carico delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
L’esito del giudizio, infatti, è stato favorevole al ricorrente, che ha ottenuto la soddisfazione della propria pretesa solo a seguito dell’attivazione del rimedio giurisdizionale. Su tale base, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese in misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il TAR ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, conformemente al disposto dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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