Sanatoria edilizia ex art. 36-bis: diniego tempestivo nonostante decorso del termine e natura vincolata del provvedimento (TAR Lazio n. 880 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, il termine di quarantacinque giorni per la formazione del silenzio-assenso resta interrotto dalla richiesta istruttoria dell’Ufficio e non ricomincia a decorrere fino alla ricezione degli elementi richiesti, con la conseguenza che il provvedimento di diniego adottato successivamente è tempestivo. Il procedimento di sanatoria si configura come esercizio di potere vincolato, sicché la relativa determinazione negativa non è annullabile per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge n. 241/1990, in applicazione del principio per cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’onere di allegazione degli elementi che avrebbero potuto influire sull’esito del procedimento grava sul privato, che non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, del provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato l’inefficacia della SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 per la regolarizzazione di un vano tecnico a servizio dell’abitazione principale e dell’attività ricettiva. Il ricorrente affidava il gravame a tre motivi: l’intervenuta formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine di legge, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e il difetto di motivazione del provvedimento. Il Comune si costituiva in giudizio, contestando l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rilevato in via pregiudiziale la possibile carenza di legittimazione del ricorrente, atteso che l’istanza di sanatoria era stata presentata quando risultavano già adottate e ancora efficaci l’ordinanza di demolizione e la successiva ordinanza di acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale, essendo la sanatoria ammissibile solo fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative. La circostanza che tali atti fossero gravati da ricorso straordinario non ne determinava la caducazione.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso la formazione del silenzio-assenso. La documentazione versata in atti dall’Amministrazione ha dimostrato che, nel termine di legge, il Comune aveva richiesto al privato chiarimenti tecnici, mai forniti. Ha trovato quindi applicazione l’art. 36-bis, comma 6, quinto periodo, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui la richiesta istruttoria interrompe il termine, che ricomincia a decorrere solo dalla ricezione degli elementi richiesti. Non avendo il ricorrente riscontrato la richiesta, il termine non aveva mai ricominciato a decorrere, rendendo tempestivo il provvedimento impugnato.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha esteso alla sanatoria di cui all’art. 36-bis il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sull’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, qualificando il relativo procedimento come atto vincolato. Ne è conseguita l’applicabilità dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento per violazione delle norme sul procedimento quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il Collegio ha precisato che la disposizione si applica anche alla violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la cui seconda parte è derogata solo per gli atti non vincolati. In ogni caso, il privato non aveva allegato elementi che avrebbero potuto orientare diversamente l’esito del procedimento.
Il terzo motivo è stato respinto osservando che la motivazione dell’atto, incentrata sulla non classificabilità del manufatto come vano tecnico, non può essere letta in modo isolato, ma va valutata alla luce delle convergenti risultanze istruttorie emerse nei precedenti procedimenti repressivi. Tali risultanze avevano evidenziato la realizzazione, in zona gravata da molteplici vincoli, di una volumetria rilevante, del tutto estranea alla nozione di pertinenza.
Il ricorso è stato, pertanto, respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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