Revoca del nulla osta per insufficienza reddituale del datore e negato permesso per attesa occupazione (TAR Lazio n. 871 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 per la sopravvenuta verifica dell’insussistenza originaria del requisito reddituale del datore di lavoro, integra una decadenza sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei presupposti legittimanti il provvedimento ampliativo. In tale evenienza, non è dovuto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, atteso che l’unica possibilità di attribuzione di tale titolo è legata all’interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro correttamente instauratosi. L’ingresso del cittadino extracomunitario avvenuto in carenza dei presupposti non può essere sanato da una procedura che posticipi le verifiche, pena lo scavalcamento del sistema dei flussi programmati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto il 1° maggio 2023 il nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 d.lgs. n. 286/1998 e 31 d.P.R. n. 394/1999, su istanza del promittente datore di lavoro. Con decreto del 10 dicembre 2024, conosciuto solo il 3 settembre 2025 in esito ad accesso documentale, lo Sportello unico per l’immigrazione ne disponeva la revoca sulla base dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, rilevando che il datore di lavoro non aveva redditi per gli anni 2023 e 2024 e che gli acquisti dell’azienda superavano stabilmente il volume d’affari.
Avverso tale atto il lavoratore proponeva ricorso, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, oltre ad eccesso di potere. Sosteneva, in particolare, che il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno fosse ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore, il quale non avrebbe potuto verificare autonomamente la sufficienza del reddito d’impresa, e vantava il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, inquadrando il provvedimento impugnato non già come una revoca discrezionale dell’atto favorevole, bensì come una fattispecie di decadenza o revoca sanzionatoria. La verifica operata dall’amministrazione concerneva, infatti, la sussistenza dei requisiti indispensabili a monte per l’ottenimento del nulla osta, requisiti la cui carenza originaria inficia la validità stessa del titolo rilasciato in via provvisoria. Ne consegue che l’atto è espressione di un potere vincolato di controllo, non connotato da profili di discrezionalità amministrativa sindacabili in sede di legittimità.
La sentenza ha escluso che l’originaria insufficienza reddituale del datore di lavoro possa essere superata riconoscendo al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione. A tale conclusione il Collegio è pervenuto sulla base di un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ritenere possibile, in presenza di un requisito reddituale carente sin dall’origine, il rilascio di tale permesso svuoterebbe di contenuto la previsione del reddito minimo quale requisito richiesto al datore di lavoro, così favorendo condotte fraudolente volte ad aggirare la normativa di settore. In secondo luogo, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’unica ipotesi di rilascio del titolo per attesa occupazione è legata all’interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro correttamente instauratosi, circostanza non verificatasi nella vicenda in esame.
Il Collegio ha, infine, stigmatizzato il rischio sistemico connesso all’accoglimento della tesi del ricorrente: consentire la permanenza in Italia di un cittadino extracomunitario entrato senza i presupposti, grazie a una procedura che posticipa le verifiche necessarie, comporterebbe lo scavalcamento del sistema dei flussi programmati d’ingresso e si presterebbe a facili elusioni della normativa. Alla luce delle peculiarità della fattispecie, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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