Ottemperanza e crediti chirografari: i poteri del commissario ad acta tra supplenza e ordine legale di prelazione (TAR Lazio n. 867 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta è legittimato a compiere ogni attività propedeutica al soddisfacimento del credito del privato, anche nei confronti dei comuni facenti parte di un ente locale in liquidazione, purché sia sempre rispettato l’ordine legale di prelazione dei crediti. In caso di inerzia degli uffici competenti, l’organo straordinario può sostituirsi ad essi, previa diffida rimasta senza esito per centottanta giorni, dopo aver accantonato le somme necessarie all’integrale pagamento dei crediti poziori, la cui erogazione resta comunque riservata agli uffici dell’ente.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui le era stato riconosciuto un credito nei confronti di un’unione di comuni, successivamente posta in liquidazione. Con la sentenza di accoglimento, il tribunale designava un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione debitrice.
Nel corso della procedura, il commissario liquidatore approvava il bilancio della gestione liquidatoria e individuava la percentuale di riparto tra i comuni che componevano l’ente. Il commissario ad acta, tuttavia, chiedeva chiarimenti al tribunale sulla portata dei propri poteri, domandando se potesse sostituirsi agli organi comunali per adottare, in via sostitutiva e con priorità assoluta, gli atti necessari alla soddisfazione del credito della società.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha circoscritto l’ambito dei poteri del commissario ad acta, chiarendo che questi includono ogni attività strumentale al saldo del credito, che nella specie è di natura chirografaria. Il giudice ha tuttavia ribadito che la soddisfazione del creditore non può avvenire in violazione dell’ordine previsto dalla legge: in presenza di cause legittime di prelazione, il pagamento deve avvenire secondo il grado di privilegio, come già stabilito dalla precedente ordinanza dell’8 giugno 2020.
Quanto alla possibilità di attivarsi direttamente presso i comuni, la sezione ha precisato che il commissario può sostituirsi agli uffici solo in caso di loro inerzia, che deve essere fatta constare mediante una diffida rimasta senza esito decorsi centottanta giorni dal suo inoltro. In tal caso, l’organo straordinario può procedere alla soddisfazione della pretesa, ma è tenuto a predisporre un preventivo accantonamento delle somme necessarie all’integrale pagamento dei crediti poziori. La loro erogazione, tuttavia, resta riservata esclusivamente agli uffici comunali competenti.
Il tribunale ha così delineato un equilibrio tra l’esigenza di dare piena esecuzione al giudicato e la necessità di non alterare il concorso tra creditori, evitando che l’intervento sostitutivo del commissario possa ledere le ragioni dei creditori muniti di privilegio.
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Nota della Redazione
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