Destinazione commerciale ammessa nella sottozona D1, annullato il parere negativo (TAR Lazio n. 853 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo dell’amministrazione comunale sulla fattibilità di un intervento edilizio è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fonda su un’interpretazione erronea dello strumento urbanistico. La delibera regionale di approvazione del PRG, che prescrive per una determinata zona la destinazione a “centro direzionale” secondo le norme della tipologia D1, non esclude la destinazione commerciale, se questa è espressamente ammessa dalle NTA di riferimento. In tal caso, il diniego che assuma l’esclusività della destinazione direzionale senza addurre altre ragioni è viziato e va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società, avente la disponibilità di un’area in zona D1 “Centri Direzionali e Commerciali” del PRG del Comune di Formia, presentava istanza per un parere preventivo di fattibilità volto alla realizzazione di un insediamento commerciale in variante al piano di lottizzazione, previo rilascio di permesso di costruire convenzionato. Il Comune comunicava i motivi ostativi e, successivamente, esprimeva parere negativo definitivo, ritenendo l’intervento in contrasto con lo strumento urbanistico: la delibera regionale di approvazione del PRG avrebbe destinato la zona a “centro direzionale”, escludendo l’uso commerciale. La società impugnava il provvedimento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa comunale, espungendo la memoria depositata dalla parte ricorrente oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a., richiamando il principio per cui il deposito tardivo è ammesso solo in via eccezionale ai sensi dell’art. 54 c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente. L’amministrazione aveva basato il parere negativo sull’assunto che la delibera regionale n. 15/80, nel prescrivere per l’area la destinazione a “centro direzionale”, avesse escluso quella commerciale. Il TAR ha invece rilevato che la delibera si limita a escludere la destinazione residenziale e impone la destinazione direzionale “secondo le norme di cui alla tipologia D1”. L’art. 32 delle NTA, richiamato dalla stessa delibera, ammette per la sottozona D1 la destinazione d’uso “commercio” tra quelle espressamente consentite.
La motivazione del parere negativo è stata pertanto ritenuta non esaustiva, poiché l’amministrazione ha posto a fondamento del diniego una disposizione che, al contrario, consente l’intervento, senza indicare ulteriori ragioni ostative. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e la caducazione del parere negativo impugnato.
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Nota della Redazione
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