Non è debito fuori bilancio il credito del professionista se la copertura finanziaria era attestata e il mancato mutuo dipende dall’ente (TAR Lazio n. 838 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui l’Organo Straordinario di Liquidazione nega l’ammissione alla massa passiva di un credito è provvedimento amministrativo autoritativo, espressione del potere di accertamento e liquidazione disciplinato dagli artt. 254 e 256 TUEL, sicché la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Non configura debito fuori bilancio il credito del professionista il cui incarico sia stato conferito con determinazione dirigenziale assistita dal visto di regolarità contabile e da attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, TUEL, ancorché il pagamento fosse subordinato alla concessione di un mutuo poi non perfezionato per scelta dell’ente: il mancato avveramento della condizione dipeso dall’inadempimento dell’amministrazione ai doveri di buona fede non preclude la qualificazione del credito come assistito da idoneo titolo. In ogni caso, ove la prestazione professionale sia integralmente eseguita e il progetto sia stato approvato dall’ente, sussistono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, essendo irrilevante che l’opera non sia stata realizzata.
Il Fatto
Un professionista, dopo aver integralmente eseguito le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione conferitegli dal Comune, vedeva il proprio credito insoddisfatto a seguito della delibera con cui l’ente, mutato l’indirizzo politico, rinunciava ad accendere il mutuo già concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo. Dichiarato il dissesto, l’Organo Straordinario di Liquidazione negava l’ammissione alla massa passiva del credito, qualificandolo come debito fuori bilancio insuscettibile di riconoscimento per asserita violazione dell’art. 191, comma 1, TUEL e per mancanza di utilità per l’ente, non essendo stata realizzata l’opera. Il professionista impugnava il diniego, deducendo l’illegittima qualificazione del credito e la violazione dei doveri di buona fede, chiedendo in via subordinata il riconoscimento dei presupposti per il debito fuori bilancio e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha affermato la propria giurisdizione, respingendo l’eccezione dell’OSL, valorizzando la natura dell’atto impugnato: la delibera di diniego di ammissione alla massa passiva non costituisce espressione di funzione meramente contabile, ma provvedimento autoritativo adottato all’esito di un procedimento istruttorio, idoneo a incidere su posizioni di interesse legittimo, sicché la cognizione spetta al giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura principale, escludendo la natura di debito fuori bilancio del credito vantato. Le condizioni necessarie per tale qualificazione — assenza ab origine di copertura finanziaria e mancanza di un valido titolo di impegno — non ricorrevano nella fattispecie: l’incarico era stato conferito con determinazioni dirigenziali e convenzioni corredate dal visto di regolarità contabile e dall’attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, TUEL, con impegno di spesa che trovava capienza nel finanziamento già concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e inserito nel bilancio di previsione.
Il successivo mancato perfezionamento del mutuo, dipeso dalla delibera consiliare di non dar corso agli interventi, non incide sulla pregressa sussistenza della copertura finanziaria, ma attiene esclusivamente all’avveramento della condizione cui era subordinato il pagamento, condizione il cui mancato avveramento è imputabile all’ente per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Il credito non poteva pertanto essere relegato nella categoria dei debiti fuori bilancio.
In via gradata, il TAR ha ritenuto l’illegittimità dell’operato dell’OSL anche nell’ipotesi in cui il debito fosse qualificato come fuori bilancio, ravvisando i presupposti per il suo riconoscimento ex art. 194, comma 1, lett. e), TUEL: la prestazione professionale è stata interamente eseguita e la progettazione approvata dall’ente, che ne ha riconosciuto utilità e conformità all’interesse pubblico, configurandosi altresì l’arricchimento in capo al Comune, il quale dispone di un progetto valido e spendibile in futuro. L’errore dell’OSL è consistito nell’aver ancorato i presupposti del riconoscimento alla realizzazione dell’opera, elemento estraneo all’attività professionale espletata e oggetto della richiesta di pagamento.
Il ricorso è stato accolto con annullamento della delibera impugnata, assorbiti i restanti motivi e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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