Cessazione della materia del contendere per nuovi atti comunali, spese compensate (TAR Liguria n. 1038 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta nuovi atti satisfattivi dell’interesse del ricorrente, rendendo inutile una pronuncia nel merito. In tal caso, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice dichiara l’estinzione del processo e le spese di lite possono essere compensate su accordo delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti del Comune di Diano Marina concernenti l’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni assunte con una convenzione urbanistica e la richiesta di pagamento del valore delle opere di urbanizzazione. Con ricorso e successivi motivi aggiunti, la società chiedeva l’annullamento delle note comunali e l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’escussione, nonché la condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate.
Si costituivano in giudizio il Comune e la compagnia assicurativa, mentre restavano non costituite la Regione e l’agenzia locale della stessa compagnia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che la società ricorrente, con memoria depositata il 15.5.2026, aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, a fronte dell’adozione da parte del Comune di nuovi atti satisfattivi della pretesa azionata in giudizio.
Preso atto delle sopravvenienze e della concorde volontà delle parti, il TAR Liguria dichiarava la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non sussistendo più alcuna utilità ad una pronuncia nel merito.
In virtù dell’accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale disponeva la compensazione delle spese di giudizio, senza provvedere alla loro liquidazione a carico della parte soccombente.
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Nota della Redazione
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