Aree contigue al Parco: il vincolo paesaggistico non rende inedificabile l’area e non determina incertezza sul regime applicabile (TAR Liguria n. 1027 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera inclusione di un’area tra quelle contigue al Parco naturale regionale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 394/1991 e dell’art. 4-bis della l.r. n. 12/1995, non comporta di per sé l’inedificabilità dei suoli o l’impossibilità di trasformare i fabbricati insistiti. La presenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 presuppone esclusivamente il previo rilascio del titolo paesaggistico di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Gli ulteriori concreti vincoli sull’area sono comunque rimessi alla necessaria pianificazione prevista dall’art. 32, comma 1, della legge n. 394/1991, sicché non sussiste uno stato di incertezza sul regime applicabile. Ne consegue il difetto di un interesse diretto, concreto e attuale ad impugnare gli atti di individuazione delle aree contigue e l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di immobili ricadenti nelle aree individuate come contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, ha impugnato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 857/2022 e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento. Con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione alla successiva Deliberazione n. 1376/2022 di rettifica. La ricorrente ha dedotto che l’inclusione dei propri immobili nelle aree contigue renderebbe sostanzialmente impossibile avviare qualsiasi attività di carattere edilizio inerente al proprio oggetto sociale, in ragione del vincolo paesaggistico conseguente e dello stato di incertezza sul regime applicabile. Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, eccependo la carenza d’interesse e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, mentre il Comune di Sarzana si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto d’interesse, respingendo la tesi della ricorrente sulla presunta lesività degli atti impugnati. L’assunto secondo cui l’inclusione nelle aree contigue renderebbe impossibile qualsivoglia attività edilizia è stato ritenuto infondato, poiché la mera presenza del vincolo paesaggistico non implica l’inedificabilità dell’area né preclude la trasformazione dei fabbricati, ma richiede soltanto il preventivo rilascio del titolo paesaggistico ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Il tribunale ha inoltre escluso che sussista un effettivo stato di incertezza sul regime applicabile alla proprietà. Gli ulteriori e concreti vincoli sull’area non derivano automaticamente dall’inclusione nelle aree contigue, ma sono rimessi alla necessaria pianificazione prevista dall’art. 32, comma 1, della legge n. 394/1991, sicché non vi è alcuna situazione di indeterminatezza attuale che giustifichi l’impugnazione.
Alla luce di tali considerazioni, il tribunale ha ritenuto che la società ricorrente non abbia allegato un pregiudizio diretto, concreto e attuale derivante dai provvedimenti impugnati, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della Regione Liguria, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, mentre sono state compensate con il Comune di Sarzana, costituitosi con memoria di mera forma.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.