Sospensione della graduatoria per carenza istruttoria in materia di requisiti premiali di autorizzazione diportistica (TAR Liguria n. 294 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, la sussistenza del fumus boni juris può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione, della insussistenza dei requisiti sostanziali dichiarati dal partecipante alla procedura selettiva, ancorché l’attribuzione dei punteggi premiali risulti connessa a tali requisiti. Il periculum in mora è integrato dal danno grave ed irreparabile derivante dall’impossibilità di svolgere l’attività economica nella stagione favorevole, che può determinare un definitivo sviamento della clientela oltre che la perdita di introiti, in considerazione della natura stagionale dell’attività di noleggio e locazione di unità da diporto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di impresa individuale operante nel settore del noleggio e della locazione di unità da diporto, impugnava la determinazione dirigenziale con cui l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre aveva approvato la nuova graduatoria della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni per la stagione 2026. La contestazione riguardava specificamente la collocazione del ricorrente nella posizione n. 154 della graduatoria, che lo escludeva dal novero dei soggetti destinatari dell’autorizzazione per l’anno in corso.
Nell’ambito dell’istanza cautelare, il ricorrente deduceva di aver dichiarato in sede di domanda la disponibilità del sistema trasmettitore A.I.S. transponder installato a bordo dell’unità, dotato di codice M.M.S.I., requisito sostanziale cui era connessa l’attribuzione di 15 punti per i criteri di premialità ambientale e di monitoraggio. La mancata valorizzazione di tale requisito avrebbe determinato l’illegittima collocazione in graduatoria in posizione non utile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente concentrato la propria valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., soffermandosi sulla verifica del requisito del fumus boni juris. A tal fine, il collegio ha rilevato che l’impresa ricorrente risultava in possesso del requisito sostanziale dichiarato, vale a dire il sistema trasmettitore A.I.S. transponder con codice M.M.S.I., elemento alla base dell’attribuzione dei punti di premialità.
La circostanza che la Pubblica Amministrazione non avesse dimostrato la carenza di tale requisito ha orientato la valutazione prognostica sulla fondatezza del ricorso, rendendo sufficientemente verosimile la sussistenza del vizio di graduatoria lamentato. Il tribunale ha così ritenuto integrato il primo presupposto per la concessione della misura cautelare, senza necessità di approfondire ulteriormente il merito della controversia.
Sul versante del periculum in mora, il collegio ha considerato la natura stagionale dell’attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. L’impossibilità di svolgere l’attività nel periodo di stagionalità favorevole è stata qualificata come fonte di danno grave ed irreparabile, sia in termini di mancati introiti sia per il definitivo sviamento della clientela che l’esclusione dall’autorizzazione avrebbe potuto determinare. La decisione ha quindi valorizzato la connessione tra il decorso del tempo e la definitiva compromissione dell’interesse dell’impresa ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’esecuzione dei provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione del ricorrente, ai fini dello svolgimento dell’attività con l’unità indicata nella domanda di partecipazione, fino alla decisione del ricorso nel merito, fissata per l’udienza pubblica del 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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