Accoglimento dell’istanza cautelare e fissazione dell’udienza di merito (TAR Liguria n. 277 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione di un provvedimento che accerta l’inottemperanza ad un ordine di demolizione, disponendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile deve ritenersi integrata avuto riguardo al contenuto dei provvedimenti impugnati. Il giudice amministrativo, in tal caso, accoglie l’istanza cautelare e fissa l’udienza di merito per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
La parte ricorrente, proprietaria di un immobile, impugnava due provvedimenti del 24 aprile 2026 con i quali il Comune aveva accertato l’inottemperanza ad un ordine di demolizione, disponendo l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale ed irrogando la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Avverso tali atti, il ricorrente proponeva ricorso al TAR Liguria, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, lamentando l’illegittimità dei provvedimenti e l’entità del pregiudizio derivante dalla loro immediata esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 22 luglio 2026, ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza sulla controversia. Esaminata la domanda incidentale di sospensione presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il Collegio ha rilevato la sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, valorizzando il contenuto dei provvedimenti impugnati.
L’ordinanza impugnata, disponendo l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, determina una compromissione definitiva del diritto di proprietà del ricorrente, non adeguatamente compensabile per equivalente. Il Tribunale non ha tuttavia svolto una compiuta disamina del fumus boni iuris, limitandosi a verificare la sussistenza del requisito del periculum.
L’accoglimento dell’istanza cautelare comporta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla decisione di merito, con fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso. La statuizione sulle spese della fase cautelare è stata nel senso della compensazione tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.