Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro: sussiste la prevalenza dell’interesse del cittadino straniero a non subire provvedimenti espulsivi quando è documentato il rapporto lavorativo (TAR Liguria n. 265/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di bilanciamento cautelare tra l’interesse pubblico alla verifica dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno e l’interesse del cittadino straniero a rimanere sul territorio nazionale, prevale quest’ultimo quando siano documentati l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro e la corresponsione della retribuzione. La sussistenza di tali elementi fa ritenere non manifestamente infondata la pretesa azionata e rende preferibile la sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego, al fine di evitare che il ricorrente subisca provvedimenti espulsivi prima della definizione del giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Prefettura della Spezia – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato la richiesta con provvedimento del 12 marzo 2026, notificato in pari data. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Liguria, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., verificando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con riferimento al primo profilo, il Collegio ha considerato che il ricorrente aveva depositato le buste paga, dalle quali risultavano documentati l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro e la corresponsione della retribuzione.
Quanto al periculum, il Tribunale ha ritenuto che l’interesse del cittadino straniero a non subire provvedimenti espulsivi, consentendogli l’espletamento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale, fosse allo stato prevalente nel bilanciamento tra i contrapposti interessi. La valutazione prognostica ha pertanto indotto il Collegio a ritenere preferibile la sospensione degli effetti del diniego in attesa della definizione del giudizio di merito.
Il TAR ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e fissando l’udienza pubblica di trattazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La decisione sottolinea come, in materia di conversione del permesso di soggiorno, la documentazione dell’attività lavorativa svolta costituisca elemento idoneo a fondare una tutela anticipatoria, in considerazione delle gravi conseguenze che deriverebbero dall’eventuale allontanamento del cittadino straniero prima della decisione di merito.
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Nota della Redazione
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