Carta del docente: il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione e respinge l’astreinte (TAR Lombardia n. 4156 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., può essere adito per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, contributo e non corrispettivo. Accertata l’inottemperanza, l’Amministrazione è tenuta a provvedere nel termine indicato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta qualora, in ragione della natura del beneficio, la condanna pecuniaria risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno.
Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al titolo, la ricorrente chiedeva l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riteneva il ricorso fondato, rilevando la rituale produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, proposta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’inottemperanza risultava incontestata, non avendo la parte resistente fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Il TAR ordinava quindi al Ministero di rilasciare la carta elettronica e di accreditarvi la somma di € 1.000,00 entro novanta giorni. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nominava Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico non comporta la liquidazione di un compenso in quanto connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio la respingeva, ritenendola manifestamente iniqua in ragione della funzione assegnata alla carta del docente, che costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo. La condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro sarebbe pertanto risultata sproporzionata rispetto alla natura del diritto azionato.
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia, venivano liquidate in € 800,00 e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’ordinanza di ottemperanza è stata quindi accolta con la consequenziale condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, mentre la domanda accessoria è stata respinta.
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Nota della Redazione
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