Annullata la reiterazione di vincoli decaduti senza istruttoria (TAR Lombardia n. 4119 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera di variante urbanistica che riporti nelle tavole cartografiche, con la dicitura “standard di PRG reiterati”, aree già gravate da vincoli preordinati all’esproprio decaduti manifesta la volontà di confermare detti vincoli, con la conseguente applicabilità della disciplina sulla reiterazione di cui all’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 327/2001. La reiterazione è illegittima ove non sia preceduta da una rinnovata istruttoria e motivazione sulla persistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. La rappresentazione di un vincolo decaduto nella cartografia ufficiale di una nuova variante non è mai “neutra”, poiché altera il regime urbanistico effettivo del fondo, genera incertezza e lede attualmente la sfera giuridica del proprietario, che è inammissibile sia privato di una corretta rappresentazione pubblica del proprio bene.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni in area di elevata sensibilità paesaggistica, aveva impugnato una variante parziale al PGT con cui il Comune aveva reiterato un vincolo a parcheggio e una previsione di “passeggiata lungolago” sulle sue aree, già previsti dal piano del 2016 e ormai scaduti. Nel corso del giudizio, il Comune aveva avviato un nuovo procedimento di variante generale senza i contestati vincoli, chiedendo il rinvio e sostenendo l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio, richiamando la giurisprudenza secondo cui essa deve fondarsi su situazioni eccezionali idonee a incidere sulle esigenze di difesa, non sulla mera attesa di un futuro provvedimento satisfattivo. Ha altresì escluso l’improcedibilità, poiché l’adozione di una nuova variante non sostituisce il piano vigente, essendo necessario l’atto di approvazione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistente l’interesse al ricorso. La relazione illustrativa e le tavole variate, recanti la dicitura “standard di PRG reiterati”, manifestavano la volontà di confermare vincoli già decaduti, superando la tesi della natura meramente ricognitiva dell’atto. In ogni caso, la raffigurazione di un vincolo non più efficace nella cartografia ufficiale determina un disallineamento tra realtà giuridica e rappresentazione, idoneo a ledere la posizione del proprietario.
Nel merito, la reiterazione è stata giudicata illegittima per carenza di istruttoria e motivazione. Il Comune aveva riportato tutte le previsioni del PGT 2016 senza verificare quali vincoli fossero ancora in essere, come ammesso in giudizio, omettendo la valutazione sulla persistenza dell’interesse pubblico, richiesta dall’art. 9, comma 4, d.P.R. n. 327/2001 e di fatto esclusa dalla successiva attività pianificatoria che aveva stralciato i vincoli. Il ricorso è stato accolto, con annullamento parziale degli atti e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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