Illegittima la DGR che espunge la didattica universitaria richiamando una delibera annullata (TAR Lombardia n. 4093 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la delibera amministrativa che, nel ripartire i fondi destinati alle funzioni non tariffate del servizio sanitario, ometta di finanziare la didattica universitaria richiamando per relationem i criteri stabiliti da una precedente delibera annullata in sede giurisdizionale. Il richiamo a un provvedimento annullato fonda la nuova determinazione su un presupposto inesistente e determina un difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché una carenza radicale del presupposto. L’annullamento del provvedimento originario impone all’amministrazione di rideterminare i propri criteri con una motivazione rispettosa dell’effetto conformativo discendente dal giudicato. La mera esistenza di un canale di finanziamento alternativo, come le maggiorazioni tariffarie ex art. 27-bis della l.r. Lombardia n. 33/2009, non giustifica la soppressione della funzione senza una motivazione rafforzata sulla posizione di affidamento delle strutture che non possono accedervi.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata e convenzionata con una facoltà di medicina, ha impugnato la delibera con cui la Regione Lombardia ha determinato, per l’anno 2023, la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite. Il provvedimento, applicando i criteri di una delibera del 2019, non includeva la didattica universitaria tra le funzioni finanziabili, confermandone l’espunzione.
La ricorrente sosteneva che la delibera del 2019, richiamata come fondamento, fosse stata annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3708 del 2021 e che la Regione non avesse mai provveduto a una motivata riedizione del potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il proprio precedente specifico, la sentenza n. 2538 del 2024, che aveva annullato analoghe delibere per le annualità 2021 e 2022. Il Collegio ha innanzitutto respinto l’istanza di rinvio formulata dalla Regione per attendere l’esito dell’appello avverso il precedente, non ravvisando i presupposti delle situazioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a..
Nel merito, la Corte ha osservato che la delibera impugnata per il 2023, come le precedenti, faceva mera applicazione dei criteri della delibera del 2019, già annullata dal Consiglio di Stato. Il Tribunale ha rilevato che il richiamo per relationem a un provvedimento annullato in sede giurisdizionale non soddisfa il requisito motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto il nuovo provvedimento è fondato su un presupposto giuridicamente inesistente. Tale circostanza comporta un difetto assoluto di motivazione e una carenza radicale del presupposto.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che la scelta di non finanziare la funzione non potrebbe comunque essere giustificata dalla sola esistenza del canale alternativo delle maggiorazioni tariffarie, il cui accesso è subordinato a requisiti non sempre soddisfatti dalle strutture. Sarebbe stato necessario motivare specificamente sul legittimo affidamento delle strutture che avevano a lungo beneficiato del finanziamento e, in caso di soppressione, assicurare misure transitorie di adeguamento. La Regione è stata quindi condannata a rieditare il potere, specificando che l’esito della decisione è libero, ma deve essere congruamente motivato sia sull’an sia sul quomodo del sacrificio dell’interesse delle strutture coinvolte.
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Nota della Redazione
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