Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese per soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per il mancato pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 4071 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire per il ricorrente, fermo restando l’onere di quest’ultimo di insistere per la liquidazione delle spese di lite. La condanna alle spese può essere pronunciata sulla base del principio della soccombenza virtuale, allorché l’Amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato solo a seguito dell’instaurazione del giudizio e oltre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di somme di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La mancata tempestiva esecuzione del titolo giudiziale, pur se seguita dall’adempimento in corso di causa, non esclude la soccombenza dell’Amministrazione, con conseguente condanna alla refusione delle spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto di una docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione al provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente preso atto della dichiarazione della ricorrente, la quale aveva riferito che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero aveva provveduto ad accreditare sulla piattaforma la somma riconosciuta dalla sentenza. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, integralmente soddisfatta nella sua pretesa.
Quanto alla domanda di liquidazione delle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di accoglierla applicando il principio della soccombenza virtuale. La Corte ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Milano era stata notificata in data 20 gennaio 2025 ed era passata in giudicato, ma il Ministero non vi aveva dato esecuzione se non dopo il deposito del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., avvenuto il 15 dicembre 2025.
L’adempimento era quindi intervenuto ben oltre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di somme dovute in base a titolo giudiziale, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale inerzia ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese, pur in presenza dell’avvenuta esecuzione prima della definizione del giudizio.
Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole in misura ridotta in considerazione del carattere seriale della controversia, della non elevata complessità e dei numerosi precedenti conformi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.