Sopravvenuto difetto di interesse: ricorso improcedibile dopo lo scorrimento della graduatoria (TAR Lombardia n. 4069 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta assegnazione del bene della vita aspira-to, conseguita per effetto dello scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico o per il superamento di altra successiva procedura selettiva, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso il giudizio di inidoneità. Il venire meno dell’interesse, espressamente dichiarato dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza che il giudice sia chiamato a pronunciarsi sul merito delle censure proposte. La pronuncia in rito consente la compensazione delle spese di lite, in particolare quando l’attività difensiva della resistente risulti successiva alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
La ricorrente, aspirante al profilo Amministrativo nell’ambito del concorso pubblico per la copertura di centonovanta posti presso la Giunta di Regione Lombardia, impugnava la graduatoria definitiva di merito nella parte in cui non era stata inclusa tra i vincitori e gli idonei, nonostante il punteggio pari a quello del candidato collocato in posizione utile alla predetta inclusione.
La ricorrente domandava, pertanto, l’annullamento del giudizio di non idoneità e l’accertamento del diritto a essere inserita nella graduatoria di merito di riferimento. La Regione Lombardia si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva dichiarato, con memoria depositata, di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione era conseguente alla circostanza sopravvenuta per cui la medesima era stata dichiarata vincitrice del concorso, in virtù dello scorrimento della graduatoria disposto con successivo decreto, nonché all’assunzione presso altra amministrazione a seguito del superamento di un’ulteriore procedura concorsuale per il medesimo profilo professionale.
Il Collegio ha quindi verificato che la ricorrente aveva conseguito il bene della vita cui aspirava, sia per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso indetto dalla Regione Lombardia, sia aliunde, avendo superato altro concorso e ottenuto l’assunzione presso il Comune di residenza. La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto pronunciata, non residuando spazi di interesse alla decisione del ricorso, come espressamente dichiarato dalla parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione della pronuncia in rito e della circostanza che l’attività difensiva della Regione resistente, consistita nel deposito di documenti e memoria, era successiva alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. L’ordinanza di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa è stata infine disposta.
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Nota della Redazione
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