Cessata materia del contendere per rilascio del Documento di Viaggio per Stranieri (TAR Lombardia n. 4028 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, con la conseguente integrale sopravvenuta cessazione della res in controversia. In tal caso non residua alcun interesse alla decisione nel merito, restando la controversia priva di oggetto. La sopravvenienza deve essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm., che consente la declaratoria anche in sede di esame della domanda cautelare, previa verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, con sentenza in forma semplificata resa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino gambiano titolare dello status di rifugiato e soggiornante in Italia da oltre venticinque anni, presentava alla Questura di Milano domanda di rilascio del Documento di Viaggio per Stranieri ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 251/2007, per esigenze di viaggio temporaneo per motivi familiari. L’Amministrazione, pur avendo il Magistrato di Sorveglianza dichiarato estinta la pena detentiva e gli effetti penali a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova, rigettava l’istanza con decreto del 22 giugno 2026. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità del diniego e chiedendo l’accertamento del diritto al rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con nota depositata in giudizio l’8 luglio 2026, la Questura aveva dichiarato di aver posto l’istanza telematica in stato “validata”, precisando che il titolo richiesto sarebbe stato messo a disposizione del titolare per il ritiro, tenuto conto dei tempi tecnici di produzione e di invio. Tale attività procedimentale, sebbene successiva alla proposizione del ricorso, ha consentito al ricorrente di ottenere il bene della vita cui aspirava, con integrale soddisfazione della pretesa azionata.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che non residui alcun interesse alla pronuncia nel merito, essendo venuta meno la res controversa in conseguenza della sopravvenienza satisfattiva. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è disposta ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm., in esito al passaggio dalla fase cautelare alla decisione nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti.
Il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite, ponendo tuttavia a carico del Ministero resistente il rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente. La sentenza viene resa in forma anonima, con l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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