Ottemperanza per spese di lite: condanna del Ministero e commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Lombardia n. 4020 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, ove l’Amministrazione soccombente non provveda spontaneamente al pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni. Per il caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di alcun compenso. Il commissario può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza di fondi sui capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di sé medesimo, agiva in proprio innanzi al TAR Lombardia ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali con distrazione a suo favore per un importo complessivo di circa mille e trecento euro.
Le decisioni, passate in giudicato per mancata impugnazione, erano state notificate all’Amministrazione, senza che alcun adempimento fosse seguito. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva il ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. In primo luogo, ha verificato che le sentenze del giudice del lavoro erano state notificate al Ministero nella medesima data e che, come da attestazioni della Cancelleria, erano passate in giudicato.
Il Collegio ha accertato che il ricorso era stato ritualmente notificato dopo il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale termine è condizione per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha disposto che il Ministero desse completa esecuzione alle sentenze entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha, inoltre, nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato come commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con il compito di porre in essere ogni atto necessario entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte.
Quanto al pagamento, il commissario avrebbe potuto ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha infine liquidato le spese del giudizio, ridotte rispetto ai valori medi, tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore su una questione seriale, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’entità delle somme da liquidare.
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Nota della Redazione
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