Non ammissione alla classe successiva e mancata attivazione del PDP per BES: sindacato limitato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 4015 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o tardiva attivazione del Piano Didattico Personalizzato per uno studente con Bisogni Educativi Speciali non incide sulla legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva, che deve essere ancorato esclusivamente al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento nelle singole discipline. La presentazione della relazione clinica a ridosso della chiusura dell’anno scolastico può legittimamente impedire l’adozione tempestiva di un percorso personalizzato idoneo a colmare le carenze formative. La valutazione del Consiglio di classe costituisce esercizio di potere tecnico-didattico, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, palese illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta o carenza assoluta di motivazione, senza che le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio possano tradursi in un giudizio sostitutivo di promozione dello studente.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore iscritto al primo anno di un Liceo scientifico paritario, impugnavano il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, adottato dal Consiglio di classe in data 10 giugno 2026. Nel corso dell’anno, lo studente aveva riportato gravi insufficienze in latino, inglese e matematica, oltre a un’insufficienza in italiano. I genitori, dopo aver sottoposto il minore a una valutazione specialistica multidisciplinare, avevano trasmesso all’Istituto una relazione clinica attestante deficit della memoria di lavoro e fragilità linguistiche, raccomandando l’attivazione di un PDP per BES e l’adozione di misure compensative, tra cui l’uso di mappe concettuali e colloqui orali di recupero.
Il Consiglio di classe decideva di non attivare il PDP, rinviando ogni valutazione all’anno successivo, e l’Istituto non ammetteva lo studente alla classe seconda. I ricorrenti deducevano la violazione della disciplina in materia di BES e DSA, l’omessa applicazione delle misure compensative e il difetto di istruttoria e motivazione, chiedendo l’annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare dei suoi effetti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura dello Stato, disponendo l’estromissione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in quanto organo adottante il provvedimento lesivo è l’Istituto paritario. Il Tribunale ha poi ritenuto il ricorso infondato, esimendosi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del verbale del Consiglio di classe.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i propri precedenti, secondo cui anche in presenza di una mancata piena attuazione delle misure compensative e dispensative, resta insuperabile il dato oggettivo che lo studente non ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi formativi della classe. Ha ribadito che per gli alunni con DSA la legge n. 170/2010 non prevede un trattamento differenziato nei criteri di ammissione, essendo interesse preminente quello di ottenere una preparazione adeguata e non la promozione a ogni costo. La non ammissione, inoltre, non ha carattere sanzionatorio ma finalità educative, consentendo di colmare le lacune attraverso la ripetizione dell’anno.
Quanto al caso concreto, la relazione clinica era stata trasmessa alla scuola soltanto il 26 aprile 2026, in una fase avanzata dell’anno scolastico che rendeva oggettivamente difficoltosa l’elaborazione e l’attuazione di un percorso personalizzato. Il Collegio ha valorizzato il precedente del TAR Sardegna, Sez. I, n. 586/2023, per cui la presentazione tardiva della certificazione impedisce la predisposizione tempestiva di un PDP funzionale al recupero. Ha inoltre rilevato che l’Istituto, pur senza formalizzare il piano, aveva comunque adottato misure di sostegno e personalizzazione, autorizzando anche l’uso di mappe concettuali nelle ultime verifiche.
Il Tribunale ha infine ribadito che la valutazione sull’ammissione costituisce esercizio di potere tecnico-discrezionale, non sindacabile nel merito: il giudice amministrativo può intervenire solo in presenza di macroscopica erroneità. Nel caso di specie non è emersa alcuna delle figure sintomatiche di eccesso di potere dedotte, essendo la determinazione del Consiglio di classe fondata sulle plurime insufficienze riportate dallo studente nell’intero anno scolastico. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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