SCIA in sanatoria e obbligo di accertamento istruttorio dei presupposti (TAR Lombardia n. 4008 del 30.07.2026)
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Principi di diritto (Massima)
La s.c.i.a. in sanatoria ex art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 non si perfeziona per silentium, ma richiede un provvedimento espresso dell’Amministrazione, la cui emanazione non configura l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il diniego deve basarsi su un accertamento d’ufficio dello stato dei luoghi, indispensabile per individuare le opere e qualificarne l’abusività. Le opere che accedono a un manufatto abusivo non sanato ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale, sicché gli interventi vanno valutati nel loro complesso, non in maniera atomistica. Il mero decorso del tempo non fonda un legittimo affidamento del privato né impone oneri motivazionali rafforzati.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile, presentava una s.c.i.a. in sanatoria per interventi di manutenzione straordinaria realizzati senza titolo. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni, adottava un provvedimento di “diniego/dichiarazione di inefficacia”, contestando la carenza di titolo della richiedente, l’errata rappresentazione dello stato autorizzato della cantina, un abusivo incremento volumetrico del sottotetto e l’inidoneità del procedimento scelto. Il provvedimento veniva impugnato, deducendosi, tra l’altro, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per assenza di motivazione sull’interesse pubblico all’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto la prima censura, chiarendo che la s.c.i.a. in sanatoria non può considerarsi accolta per silentium, essendo necessario un provvedimento espresso dell’Amministrazione, pena il silenzio inadempimento. Il diniego successivo alla scadenza dei trenta giorni non è quindi un atto di autotutela, ma un provvedimento di “primo grado”, per il quale non è richiesta la motivazione rafforzata sull’interesse pubblico. Inoltre, è legittimo che il Comune verifichi la conformità dell’intero immobile, poiché le opere che accedono a un manufatto abusivo ne ripetono l’illegittimità.
La seconda censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: l’asserita mancanza di legittimazione della ricorrente non era stata posta a fondamento del diniego, mentre l’affermazione sulla natura di casa colonica era stata utilizzata solo per finalità motivazionali, senza incidere sul regime giuridico del bene.
La terza censura è stata invece accolta. Il diniego è risultato illegittimo per difetto di istruttoria: il Comune non aveva compiuto alcun accertamento d’ufficio dello stato dei luoghi, indispensabile non solo per individuare le opere ma anche per qualificarne l’abusività. Con riferimento alla cantina, non era stata indicata l’entità dello scostamento, che poteva rientrare nelle tolleranze costruttive, né il suo impatto sull’efficacia della segnalazione. Quanto al sottotetto, la Sezione ha richiamato la propria sentenza n. 63/2026, evidenziando che le tavole allegate alla licenza del 1954 non indicavano le altezze delle imposte di falda, essendo state formate a mano e non essendo plausibile la loro esattezza millimetrica.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese, fatta salva la rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.