Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo rilascio di permesso per protezione speciale (TAR Lombardia n. 4000 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, rilevabile anche d’ufficio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando il ricorrente abbia ottenuto, nelle more del giudizio, un titolo di soggiorno che lo abilita alla permanenza nel territorio nazionale per ragioni diverse da quelle fatte valere con l’istanza originaria. A tal fine, non è necessario che la pretesa sostanziale sia stata soddisfatta “in forma specifica”, essendo sufficiente che l’interesse strumentale alla prosecuzione del giudizio sia venuto meno. La mancata comparizione all’udienza e l’assenza di attività difensiva successiva alla documentazione prodotta dall’Amministrazione costituiscono elementi sintomatici della volontà di non coltivare ulteriormente il gravame.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui il Questore aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentata in data 11 giugno 2021. A fondamento del gravame deduceva la illegittimità del diniego, chiedendo l’annullamento dell’atto e, conseguentemente, il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo richiesto. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in prossimità dell’udienza di trattazione, l’Amministrazione resistente aveva depositato una nota con cui rappresentava che lo straniero aveva ottenuto, in data 28 ottobre 2024, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale da parte della Questura, avente perdurante efficacia. Tale circostanza, documentata agli atti, ha costituito il presupposto fattuale della decisione.
Il TAR ha quindi escluso che ricorressero i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non essendo stato rilasciato il bene della vita richiesto ab initio dal ricorrente, ovvero il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il titolo successivamente ottenuto, infatti, abilitava la permanenza nel territorio per ragioni differenti da quelle azionate in giudizio, con la conseguenza che non poteva ritenersi integralmente soddisfatta la pretesa originariamente vantata.
Cionondimeno, il Tribunale ha osservato come il ricorrente non fosse più portatore di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito. L’ottenimento di un valido titolo di soggiorno, idoneo a garantire la sua posizione giuridica sul territorio, aveva infatti determinato il venir meno dell’interesse strumentale alla prosecuzione del giudizio, che costituisce il presupposto per l’ammissibilità dell’azione. Tale conclusione è stata corroborata dall’atteggiamento processuale dello stesso ricorrente, il quale non era comparso all’udienza e non aveva svolto alcuna attività difensiva neanche a seguito del deposito della documentazione da parte dell’Amministrazione, così manifestando implicitamente la voluntas di non coltivare ulteriormente il gravame.
Sulla base di tali elementi, il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione delle peculiari modalità di definizione della controversia. Ha altresì disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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