Carta docente: il giudice dell’ottemperanza non può estendere il giudicato agli interessi (TAR Lombardia n. 3987 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, chiamato a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non può riconoscere interessi legali su somme non comprensive di accessori nella pronuncia da eseguire, atteso che la mancata statuizione espressa sul punto non può ritenersi assorbita nella portata applicativa del giudicato. Il riconoscimento di una componente del credito non contemplata dalla sentenza comporterebbe un’integrazione del giudicato mediante l’esercizio di un potere di natura cognitoria, precluso al giudice amministrativo in ragione della natura di strumento di esecuzione forzata del giudizio di ottemperanza e della riferibilità del rapporto sostanziale alla giurisdizione del giudice civile. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato, decorre dalla notifica del titolo esecutivo alla sede reale dell’amministrazione debitrice e deve essere inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso.
Il Fatto
Una docente, risultata vincitrice in primo grado dinanzi al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale per sei annualità scolastiche, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 3.000,00. Il giudice del lavoro non aveva invece statuito alcunché in ordine agli interessi legali.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata telematicamente al Ministero presso la sede reale, ma l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento nel termine dilatorio di centoventi giorni. La docente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato mediante l’assegnazione della carta e l’accredito dell’importo di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo la domanda di ottemperanza limitatamente all’accredito della somma di euro 3.000,00, in quanto la pretesa risulta sorretta da idonea documentazione, non contrastata dall’amministrazione e fondata su un titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha preliminarmente verificato la corretta instaurazione del giudizio, rilevando che la sentenza era stata notificata alla sede reale dell’amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tale disposizione, pur riguardando l’esecuzione forzata, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza in ragione della sua natura di strumento esecutivo, come già affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. L’inosservanza del termine da parte dell’amministrazione legittima la proposizione del ricorso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi legali, il TAR l’ha respinta rilevandone il difetto di titolo. La sentenza del giudice del lavoro si era limitata a dichiarare il diritto all’accredito della sola somma di euro 3.000,00, senza riconoscere accessori. La giurisprudenza amministrativa è inoltre orientata a escludere maggiorazioni sul credito per la formazione professionale del docente, trattandosi di importo indicato al valore nominale. Neppure l’applicazione del regime di cui all’art. 429, comma 3, c.p.c. – che impone il riconoscimento d’ufficio degli accessori – consentirebbe l’accoglimento della domanda: la mancanza di una statuizione espressa nella pronuncia del giudice civile non può ritenersi assorbita nel giudicato, poiché il relativo riconoscimento richiederebbe un’integrazione del giudicato mediante l’esercizio di un potere cognitorio precluso al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
Il TAR ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, nominando sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e di avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.