Bilanciamento cautelare: respinta la sospensione del permesso di costruire in considerazione dell’avanzato stato dei lavori (TAR Lombardia n. 911 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare per la sospensione di un provvedimento amministrativo, il bilanciamento dei contrapposti interessi non richiede una valutazione anticipata del merito, ma impone di comparare il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione dell’atto con quello che subirebbe il controinteressato da una misura sospensiva. L’avanzato stato dei lavori e la prospettata esigenza di apertura dell’esercizio commerciale costituiscono elementi concreti che rendono prevalente l’interesse del controinteressato, giustificando la reiezione dell’istanza incidentale, con compensazione delle spese della fase.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, con domanda cautelare incidentale, il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale destinato a media struttura di vendita. L’atto era stato emanato all’esito di un procedimento SUAP e risultava accompagnato dal parere della Commissione paesaggio sull’impatto paesistico del progetto. Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del titolo edilizio e degli atti presupposti, deducendone l’illegittimità. Si costituivano in giudizio il Comune e la società controinteressata, contestando le censure proposte e chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare. Alla camera di consiglio, il collegio riservava al merito lo scrutinio delle eccezioni preliminari e procedeva alla sola valutazione del periculum.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha deciso la domanda cautelare limitandosi alla comparazione dei contrapposti interessi, senza anticipare alcuna pronuncia sulle questioni di merito, espressamente riservate alla successiva trattazione. Il collegio ha ritenuto che, allo stato, l’interesse del controinteressato risultasse maggiormente meritevole di tutela. Tale valutazione si fondava su elementi fattuali precisi: la documentazione fotografica versata in atti, capace di dimostrare l’avanzato stato dei lavori, e l’esigenza, dichiarata dalla parte controinteressata, della prossima apertura dell’esercizio commerciale.
La prevalenza accordata all’interesse del controinteressato discende quindi da una valutazione comparativa ancorata a circostanze concrete e verificabili, che rendono la sospensione del titolo edilizio suscettibile di cagionare un pregiudizio grave e difficilmente ristorabile per effetto della ritardata attivazione dell’attività commerciale. La decisione non implica alcuna delibazione sul fondamento delle censure di merito, che restano integralmente rimesse alla sentenza definitiva.
In esito a tale bilanciamento, il tribunale ha respinto la domanda di sospensione, compensando le spese della fase cautelare. Il provvedimento non si pronuncia sull’esito del giudizio di merito, limitandosi a regolare la situazione nelle more della trattazione del ricorso.
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Nota della Redazione
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