Revoca nulla osta e onere documentale del datore di lavoro (TAR Lombardia n. 902 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso per lavoro subordinato, l’asseverazione prevista dall’art. 24-bis, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 integra un requisito documentale che deve essere prodotto dal datore di lavoro unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. La produzione tardiva dell’asseverazione, effettuata nel corso del giudizio, non è idonea a infirmare la legittimità del provvedimento di revoca del nulla osta, fondato sulla carenza documentale originaria. Ne consegue che la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento è priva di fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Sondrio aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato relativo alla sua pratica di assunzione.
La revoca era stata disposta per carenze documentali riscontrate dall’amministrazione in sede di verifica della richiesta. Nel corso del giudizio cautelare il ricorrente depositava integrazioni documentali, tra cui l’asseverazione prevista dall’art. 24-bis, co. 2, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che tali produzioni avrebbero dovuto condurre alla sospensione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso privo di fumus boni iuris.
Ad un primo sommario esame, la carenza documentale rilevata dall’amministrazione è risultata idonea a giustificare la revoca del nulla osta. L’asseverazione di cui all’art. 24-bis, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 deve, infatti, accompagnare la richiesta di assunzione del lavoratore straniero fin dal momento della sua presentazione, costituendo un elemento costitutivo della domanda.
Il Collegio ha escluso che le integrazioni documentali prodotte in giudizio potessero incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato: la produzione tardiva non sana il vizio genetico della richiesta, né elide il presupposto fattuale su cui si fonda la revoca.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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