Ottemperanza per la Carta del docente: inammissibile l’astreinte e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3974 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, avente a oggetto il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente, va accolta quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin da ora un commissario ad acta, individuato in un organo dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere negata quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta e l’esiguità dell’importo, che non configura un mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che, disapplicata la normativa limitativa, le riconosceva il diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a adottare ogni atto necessario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Non essendo seguito alcun adempimento da parte del Ministero, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inerzia e chiedendo, oltre all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era decorso senza che l’Amministrazione avesse completato le procedure esecutive. Ha pertanto disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere ogni atto necessario entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il Collegio l’ha respinta, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negare la penalità in presenza di “altre ragioni ostative”, distinte dalla manifesta iniquità. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e nella natura del beneficio, configurato come incentivo meramente eventuale e non come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Da ultimo, il TAR ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della serialità della questione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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