Conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro: disposta istruttoria sulla riattivazione del procedimento (TAR Lombardia n. 3946 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel giudizio avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno, ove l’Amministrazione abbia comunicato la riattivazione d’ufficio della pratica e il permesso risulti in fase di produzione, è tenuto a disporre un’istruttoria per acquisire documentati chiarimenti sullo stato del procedimento e sulla relativa conclusione, al fine di garantire l’utilità della decisione e la economia processuale. L’incombente istruttorio, disposto ai sensi dell’articolo 63 cod. proc. amm., comporta il rinvio della trattazione del ricorso a una successiva udienza pubblica, evitando una pronuncia su un provvedimento il cui oggetto potrebbe essere venuto meno o essere stato sostituito da un nuovo atto favorevole all’interessato.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in permesso per lavoro subordinato, deducendone l’illegittimità. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente si costituiva in atti. Successivamente, con nota dell’8 aprile 2026, la Questura comunicava di aver proceduto alla riattivazione della pratica di conversione del permesso di soggiorno da motivi di protezione speciale a motivi di lavoro; dalla consultazione del portale Stranieriweb, il permesso risultava in fase di produzione e consegna all’interessata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato potrebbe avere perso efficacia o essere stato superato dalla riattivazione d’ufficio del procedimento precedentemente definito con il diniego. In tale contesto, una pronuncia immediata sul ricorso rischierebbe di risultare non utile, in quanto potrebbe intervenire su una situazione amministrativa ormai modificata dall’Amministrazione stessa.
Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario acquisire dalla Questura documentati chiarimenti sullo stato del procedimento e sulla relativa conclusione, assegnando un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. L’incombente è stato disposto anche per ragioni di economia processuale, evitando che il giudizio prosegua su un provvedimento il cui oggetto sia venuto meno.
La decisione si fonda sull’esigenza di rendere una decisione utile e consapevole, coerente con i poteri istruttori del giudice amministrativo. Il Collegio ha contestualmente rinviato le parti all’udienza pubblica del 20 novembre 2026, per la trattazione del merito della controversia all’esito degli accertamenti richiesti.
Con la medesima ordinanza è stata disposta, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
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Nota della Redazione
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