Revoca del nulla osta per carenza documentale non contestata (TAR Lombardia n. 3925 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atto amministrativo plurimotivato, è sufficiente che una delle autonome ragioni poste a fondamento del provvedimento risulti legittima per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, con conseguente rigetto del ricorso anche qualora le censure relative alle altre rationes decidendi siano fondate. La mancata produzione dell’asseverazione rilasciata da organo competente, richiesta dall’amministrazione in sede istruttoria a norma dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022, costituisce carenza documentale idonea a legittimare la revoca del nulla osta all’ingresso ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022. La revoca del nulla osta, divenuta definitiva per mancata impugnazione di una delle sue motivate ragioni, impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo atto presupposto necessario.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato su istanza di una società datrice di lavoro che aveva prenotato la quota d’ingresso, seguito dal visto e dal regolare ingresso nel territorio nazionale. Successivamente, il rapporto con la società originaria cessava e il lavoratore veniva assunto da altro datore. Nel 2024, la Prefettura notificava il preavviso di revoca del nulla osta, evidenziando sia la cessazione del rapporto con il datore che aveva impegnato la quota, sia la mancata produzione di documentazione integrativa richiesta nel novembre 2023, in particolare l’asseverazione di congruità. All’esito del contraddittorio, la revoca veniva disposta e, di conseguenza, la Questura rigettava l’istanza di permesso di soggiorno. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di revoca poggia su due distinti ordini di ragioni, entrambi autonomi: da un lato, la cessazione del rapporto lavorativo con il datore che aveva prenotato la quota d’ingresso; dall’altro, la mancata produzione della documentazione essenziale, richiesta dall’amministrazione dopo il rilascio del nulla osta. L’esame delle censure del ricorrente ha evidenziato che le stesse si concentrano esclusivamente sul primo presupposto, senza contestare la seconda ragione motivazionale.
Il Tribunale ha richiamato il principio consolidato per cui, in presenza di atto plurimotivato, è sufficiente che una delle autonome motivazioni risulti legittima per sorreggere il provvedimento, divenendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre parti dell’atto. Sul punto il Collegio ha citato diversi precedenti del Consiglio di Stato e del TAR Lombardia. La mancata contestazione della seconda ragione motivazionale rende pertanto il provvedimento definitivo, a prescindere dalla fondatezza delle doglianze sul subentro del nuovo datore di lavoro.
Quanto alla legittimità della ragione non contestata, il Collegio ha evidenziato che l’art. 44 del D.L. n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, richiede il deposito dell’asseverazione dell’esito positivo delle verifiche di congruità riguardanti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e la capacità economica del datore di lavoro. Nel caso di specie, la documentazione richiesta non risultava prodotta dall’originario datore, neppure in sede di convocazione. Il Tribunale ha richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il difetto di legittima asseverazione integra una carenza documentale idonea a supportare la revoca ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022.
Il Collegio ha quindi respinto sia il ricorso introduttivo avverso la revoca del nulla osta, sia i motivi aggiunti avverso il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, quest’ultimo fondato sull’illegittimità derivata dall’atto presupposto. Poiché la revoca è risultata legittima, la Questura non poteva rilasciare il titolo. Le spese sono state compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie e della natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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