La sollecita definizione del merito prevale sulle esigenze istruttorie nella tutela cautelare avverso l’aggiudicazione (TAR Lombardia n. 884 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure ad evidenza pubblica, l’istanza cautelare proposta in corso di causa avverso il provvedimento di aggiudicazione può essere accolta ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito qualora le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la fissazione dell’udienza pubblica di discussione. Tale evenienza ricorre anche quando il ricorrente lamenti la mancata integrale conoscenza degli atti del procedimento e la necessità di un approfondimento istruttorio proprio della fase di merito. In questa prospettiva, la fissazione dell’udienza pubblica rappresenta lo strumento di tutela satisfattiva idoneo a contemperare l’interesse alla celere definizione della controversia con l’esigenza di garantire la pienezza del contraddittorio e l’approfondimento delle questioni dedotte.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura di gara indetta dal Comune per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino post incidente, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, unitamente ai verbali di gara e agli atti del procedimento. La ricorrente lamentava, in particolare, la violazione delle regole di valutazione delle offerte con riferimento al sub criterio di valutazione discrezionale n. 3.2 del bando e deduceva la mancata completa conoscenza degli atti del procedimento, riservandosi di proporre motivi aggiunti a seguito dell’ostensione documentale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano sia la stazione appaltante sia l’aggiudicataria, resistendo all’istanza cautelare. La causa perveniva alla camera di consiglio per la delibazione dell’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata l’istanza cautelare, ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Il Collegio ha rilevato che la società aveva rappresentato la necessità di completare la propria conoscenza degli atti del procedimento, circostanza che rendeva preferibile non pronunciarsi in via cautelare sull’aggiudicazione ma convogliare l’esame delle questioni nella fase di merito, ove le esigenze istruttorie e di approfondimento possono trovare piena attuazione.
La decisione si inserisce nella consolidata prassi giurisprudenziale per cui, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., l’ordinanza cautelare può limitarsi a disporre la fissazione dell’udienza di merito quando la valutazione del fumus e del periculum non richieda una pronuncia anticipata sugli effetti del provvedimento impugnato, ma sia sufficiente la ragionevole previsione di una prossima definizione della controversia.
Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione del merito, disponendo la trattazione della causa all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. In tal modo, la tutela richiesta è stata calibrata in base all’interesse sostanziale della ricorrente, ottenendo una definizione celere del giudizio senza anticipare nel delicato vaglio cautelare le questioni che richiedono l’approfondimento tipico della fase di merito.
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Nota della Redazione
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