Divieto di detenzione di armi annullato per omesso contraddittorio e contraddittorietà amministrativa (TAR Lombardia n. 3902 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, sono portatori di un’esigenza di celerità che può consentire di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. Tuttavia, il contraddittorio procedimentale deve essere instaurato qualora tra il fatto storico, gli atti propulsivi e l’adozione del decreto sia trascorso un lasso di tempo tutt’altro che trascurabile, tale da rendere non attuale l’urgenza e da consentire all’interessato di fornire il proprio contributo. In tal caso, la mancata comunicazione di avvio determina l’annullabilità del provvedimento, salvo che l’Amministrazione dimostri che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ricorre altresì il vizio di difetto di istruttoria e di eccesso di potere per contraddittorietà quando il divieto di detenzione di armi sia fondato su un unico episodio remoto e non attuale, privo di correlazione con l’uso delle armi, e smentito da una successiva valutazione positiva di affidabilità espressa dalla Questura con il rilascio di un nuovo porto d’armi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, era stato destinatario nel settembre 2022 del ritiro cautelare delle armi a seguito di una lite con i vicini di casa, sfociata in querele reciproche per minacce e percosse. Nel 2023 le parti avevano raggiunto una completa pacificazione con remissione delle querele, mentre la revoca della licenza, disposta nel 2023, era divenuta inoppugnabile per mancata impugnazione del silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico.
Nel marzo 2025 il ricorrente aveva richiesto un nuovo porto d’armi per uso tiro al volo, rilasciato dalla Questura nel luglio 2025. Tuttavia, la Prefettura, acquisiti i pareri della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, aveva adottato nell’ottobre 2025 il decreto di divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S., contestualmente avviando la revoca del nuovo porto d’armi. Il provvedimento era stato impugnato per violazione del contraddittorio procedimentale e per difetto dei presupposti e dell’attualità del giudizio prognostico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso. In relazione al primo motivo, il Collegio ha ricordato che i provvedimenti in materia di armi hanno carattere urgente e precauzionale, sicché l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento può essere giustificata. Tuttavia, nel caso di specie, la specificità della vicenda avrebbe imposto l’instaurazione del contraddittorio: tra l’episodio del settembre 2022, le segnalazioni dei Carabinieri e l’adozione del decreto nell’ottobre 2025 era trascorso un periodo tutt’altro che trascurabile, durante il quale l’Amministrazione avrebbe potuto acquisire il contributo procedimentale dell’interessato, tanto più considerando l’assenza di situazioni di urgenza specifica indicate nella motivazione.
Il Collegio ha applicato il regime dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, rilevando che la violazione del contraddittorio è rilevante ove la parte dimostri che, se avvisata, avrebbe potuto introdurre argomentazioni idonee a influire sull’esito del procedimento. Nel caso di specie, il ricorrente, ove avvisato, avrebbe potuto esporre le ragioni a sostegno della propria affidabilità, considerando la remissione delle querele e la pacificazione intervenute.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha riscontrato un evidente difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione cristallizzato un unico episodio ormai remoto, privo di correlazione con l’uso delle armi, senza considerare la remissione delle querele, la pacificazione dei rapporti e l’assenza di fatti negativi successivi. Il Collegio ha altresì evidenziato la contraddittorietà dell’azione amministrativa: la Questura, nel luglio 2025, aveva rilasciato un nuovo porto d’armi esprimendo una valutazione positiva di affidabilità, mentre a distanza di pochi mesi il Prefetto era giunto a una conclusione opposta sulla base dei medesimi elementi fattuali, senza individuare fatti sopravvenuti e senza motivare il radicale mutamento di valutazione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del decreto prefettizio impugnato e compensazione delle spese di lite, stante la peculiarità della controversia. Il TAR ha fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità, che dovrà conformarsi alle prescrizioni della motivazione.
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Nota della Redazione
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