Inottemperanza per la carta docente: nomina commissario ad acta e spese secondo criteri Cons. Stato (TAR Lombardia n. 3873 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, e in assenza di contestazioni sul credito o di pagamenti, anche parziali, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni. Per il caso di perdurante inerzia, è sin d’ora nominato commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dal 2019/20 al 2022/23 a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi legali. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, notificato e depositato nel 2026. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sull’an o sul quantum della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
La resistente, costituita con memoria di stile, non aveva contestato il credito nell’an e nel quantum né fornito indicazioni sulla procedura. Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato, con conseguente accertamento dell’inottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione integrale alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà adempiere entro sessanta giorni, potendo avvalersi di un funzionario delegato e coordinandosi con le strutture regionali. Nessun compenso è dovuto, trattandosi di attività istituzionale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura e secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25 e 6924/25, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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