Accesso difensivo del comune e sindacato sulla pertinenza documentale (TAR Lombardia n. 3869 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso difensivo presentata da un ente territoriale che impugna un provvedimento amministrativo non può ritenersi soddisfatta dal mero deposito degli atti nel giudizio pendente, né dalla comunicazione di un link che rinvia alla documentazione, quando tali modalità non garantiscano una conoscenza piena e agevole dei documenti richiesti. L’amministrazione che oppone un diniego per ritenuta non pertinenza della documentazione è gravata dell’onere di motivare specificamente le ragioni per cui non sussiste il nesso di strumentalità tra il documento e la situazione giuridica finale dedotta in giudizio, non potendo formulare valutazioni generiche o apodittiche sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto. La dichiarazione dell’amministrazione di non detenere il documento, resa da soggetto qualificato, è impegnativa e preclude l’ordine di ostensione, salvo che non emergano elementi concreti che ne dimostrino l’infondatezza.
Il Fatto
Il Comune di Agrate Brianza presentava istanza di accesso agli atti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., deducendo un interesse difensivo correlato all’impugnazione, innanzi al TAR Lazio, della delibera di approvazione del progetto definitivo della variante tratta D dell’autostrada Pedemontana Lombarda. L’istanza, articolata in numerosi punti, riguardava atti istruttori, documentazione societaria, piani economico-finanziari e corrispondenza tra i soggetti coinvolti nel procedimento. Con il provvedimento impugnato, CAL accoglieva solo in parte l’istanza: per alcuni documenti rinviava al fascicolo del giudizio pendente o a link online, per altri negava l’accesso per ritenuta non pertinenza ovvero dichiarava di non detenere la documentazione richiesta. Il Comune impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’obbligo di ostensione e la genericità delle valutazioni poste a fondamento del rifiuto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da CAL in favore del TAR Lazio, escludendo che la controversia in materia di accesso possa essere attratta nella competenza funzionale di cui all’art. 135, lett. h), c.p.a., norma che postula l’esercizio di poteri speciali nei settori strategici e non la mera attinenza dell’opera a tali settori.
Nel merito, il giudice ha distinto le diverse tipologie di diniego. Ha ritenuto satisfattiva dell’istanza la messa a disposizione della documentazione tramite il rinvio al fascicolo del giudizio pendente, quando il richiedente sia parte di quel giudizio e possa agevolmente estrarre copia degli atti, ovvero mediante l’indicazione di un link che consenta il reperimento immediato del documento. In tali ipotesi, la pretesa a una separata ostensione si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.
Quanto alla dichiarazione dell’amministrazione di non essere in possesso di taluni documenti, il Collegio ha precisato che essa, resa da soggetto qualificato, è vincolante e preclude l’ordine di esibizione, non potendo il giudice statuire su un oggetto inesistente.
La Corte ha invece accolto la tesi del Comune in relazione ai dinieghi fondati sulla ritenuta non pertinenza. Ha richiamato il principio per cui, in materia di accesso difensivo, l’amministrazione deve verificare la sussistenza del nesso di strumentalità tra il documento e la situazione giuridica finale, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice in ordine all’ammissibilità o alla decisività degli atti richiesti. Nella specie, la valutazione di non pertinenza è apparsa generica e apodittica, non avendo CAL dimostrato l’assenza di collegamento con le censure prospettate dal Comune avverso il provvedimento di approvazione del progetto. In particolare, i documenti relativi alla legittimazione dell’organo delegante, alla nomina del consiglio di amministrazione, al bilancio di esercizio e alla revisione del piano economico-finanziario sono stati ritenuti astrattamente pertinenti rispetto ai profili di legittimità dell’iter approvativo e alla sostenibilità economico-finanziaria dell’opera.
Per queste ragioni il ricorso è stato accolto in parte, con annullamento parziale del diniego e ordine di ostensione della documentazione illegittimamente negata entro trenta giorni, e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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