Ottemperanza: improcedibilità per mancato deposito del duplicato informatico della notifica (TAR Lombardia n. 3854 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la prova dell’avvenuta notificazione della sentenza da ottemperare deve essere fornita mediante il deposito del duplicato informatico dei file di notifica, ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’amministrazione digitale. Il deposito di una mera copia per immagine della email PEC, priva di attestazione di conformità all’originale, non è idoneo a tal fine. La mancata ottemperanza all’ordine del giudice di regolarizzare il deposito entro un termine perentorio determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 52 cod. proc. amm. Costituisce inoltre distinta causa di inammissibilità la mancata produzione della prova della notifica del ricorso per ottemperanza, di cui non possono così verificarsi effettività, data, contenuto e destinatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 925/2023 del Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 15 marzo 2023, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Nel corso del giudizio, il TAR, con ordinanza del 26 maggio 2026, aveva rilevato che la ricorrente non aveva depositato il duplicato informatico dei file di notifica della sentenza oggetto di ottemperanza, ma una semplice copia per immagine della email PEC, priva di certificazione di conformità. Il giudice aveva quindi ordinato la regolarizzazione entro il termine perentorio di quindici giorni, con l’avviso che, in mancanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato che la ricorrente non aveva ottemperato all’ordine impartito con l’ordinanza del 26 maggio 2026, non avendo depositato il duplicato informatico dei file di notifica della sentenza entro il termine assegnato.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 52 cod. proc. amm., in ragione della mancata ottemperanza all’ordine del giudice. Ha inoltre rilevato che il deposito di una copia per immagine della email PEC, senza la certificazione di conformità all’originale, non era conforme alle specifiche tecniche sui depositi nel processo amministrativo telematico di cui all’allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2021.
In modo autonomo, il Collegio ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per la mancata prova dell’avvenuta notifica del ricorso per ottemperanza stesso. La prova prodotta dalla ricorrente consisteva, erroneamente, in un file PDF contenente la sentenza da ottemperare e alcune relate di notifica del 20 marzo 2023, evidentemente non riferibili al ricorso per ottemperanza depositato il 22 settembre 2025.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha eccezionalmente compensate, considerando l’assenza di attività difensiva del Ministero.
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Nota della Redazione
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