Il DACUR richiede solo accertata verosimiglianza della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 3848 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso e stazionamento nei pubblici esercizi (DACUR), di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, costituisce una misura di prevenzione personale che non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati da parte del destinatario. Per la sua adozione è sufficiente che emergano elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti, idonei a integrare una valutazione prognostica assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” la condizione di pericolo per la sicurezza. Non è pertanto richiesto un accertamento del coinvolgimento attivo dell’interessato al di là di ogni ragionevole dubbio, né l’attesa del rinvio a giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui il Questore gli aveva vietato, per la durata di tre anni, l’accesso e lo stazionamento in prossimità dei locali di intrattenimento e somministrazione in un Comune lombardo. Il provvedimento traeva origine da una denuncia per i reati di danneggiamento, percosse, minaccia e lesioni aggravate, commessi in occasione di un’aggressione ai danni di due giovani presso un locale di pubblico intrattenimento. L’Amministrazione resisteva in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la natura del DACUR, qualificandolo come misura di prevenzione atipica, non assimilabile alle ordinanze contingibili e urgenti, in quanto emanata dal Questore nei confronti di una persona determinata. Ha poi evidenziato come l’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017 consenta l’adozione della misura anche nei confronti di soggetti meramente denunciati per i reati ivi elencati, qualora dalla loro condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
La sentenza ha quindi chiarito che il presupposto del provvedimento non è la prova della responsabilità penale, ma una valutazione di pericolosità sociale basata su un giudizio prognostico. In tal senso, richiamando i propri precedenti e la giurisprudenza di altri TAR, ha affermato che sono sufficienti i meri sospetti, purché assistiti da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere “più probabile che non” la sussistenza del pericolo per la sicurezza.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che tali elementi sussistessero, essendo emersa la denuncia della vittima e le autonome indagini svolte dall’Amministrazione, basate su video, frames e testimonianze, che avevano condotto all’identificazione del ricorrente quale partecipante all’aggressione. Ha inoltre giudicato la documentazione prodotta dal ricorrente – mere stampe di messaggi – inidonea a infirmare il giudizio di pericolosità.
Quanto alla durata triennale della misura, il Tribunale l’ha ritenuta proporzionata alla gravità degli episodi contestati e alla loro cronologia. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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