Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e annullamento in autotutela (TAR Lombardia n. 3843 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, ex art. 21-novies della legge n. 241/1990, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non traendo più il ricorrente alcuna utilità dalla coltivazione dell’impugnativa, essendo l’atto lesivo ormai venuto meno con effetto retroattivo.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza a una precedente ordinanza di ripristino della destinazione d’uso – emessa ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – dichiarando l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del compendio immobiliare e irrogando la sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis della medesima disposizione. La ricorrente, che aveva nel frattempo alienato l’immobile, aveva dedotto plurime censure, tra cui il difetto di istruttoria, la violazione dei principi in materia acquisitiva e l’insussistenza della propria responsabilità per l’inottemperanza. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio cautelare, l’amministrazione comunale ha depositato un provvedimento di annullamento in autotutela della determinazione impugnata, ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990, ravvisando possibili profili di illegittimità dell’atto e dando atto che, per effetto del ritiro, decadono retroattivamente tutti gli effetti giuridici prodotti dall’atto annullato.
Il Tribunale, avvisate le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento in autotutela dell’atto lesivo, infatti, fa venire meno l’interesse del ricorrente alla decisione nel merito, non potendo l’impugnazione essere coltivata avverso un provvedimento ormai privo di efficacia.
La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve permanere fino al momento della decisione, con la conseguenza che la sua sopravvenuta cessazione determina l’improcedibilità del gravame. Il Collegio ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.