Revisione della patente ex art. 128, comma 1, c.d.s. per dubbio sull’idoneità alla guida (TAR Lombardia n. 3773 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 128, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 non costituisce una sanzione amministrativa, ma un provvedimento di natura essenzialmente cautelare e preventiva finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale. La sua adozione non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità del conducente né la certezza del venir meno dei requisiti di idoneità, essendo sufficiente che dagli elementi acquisiti emerga un ragionevole dubbio circa la loro persistenza. Detta misura non presuppone una pluralità di violazioni, potendo anche un singolo episodio, ove caratterizzato da particolare gravità, integrare il presupposto richiesto dalla norma. La verifica della sussistenza dei presupposti per la revisione di cui al comma 1-ter non è necessaria quando il provvedimento sia stato adottato ai sensi del comma 1.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Motorizzazione civile aveva disposto la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, a seguito del suo coinvolgimento in un sinistro stradale. Nell’occasione, al termine di un diverbio con il conducente di un mezzo pesante, egli aveva effettuato un sorpasso in curva in presenza di doppia striscia continua, costringendo un veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia a uscire dalla carreggiata per evitare l’impatto. Per tali fatti gli erano state contestate le violazioni degli artt. 143, comma 12, e 146, comma 2, c.d.s., definite con pagamento di somma di denaro, e il Prefetto aveva disposto la sospensione della patente per quarantacinque giorni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha innanzitutto rilevato che il primo motivo di ricorso muoveva da un presupposto erroneo: il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi dell’art. 128, comma 1, c.d.s. e non già del comma 1-ter della medesima disposizione. Quest’ultima norma disciplina un’ipotesi di revisione obbligatoria della patente, subordinata al ricorrere congiunto di incidente stradale, lesioni gravi alle persone e contestazione di una violazione comportante la sospensione della patente. Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione aveva esercitato il potere di revisione facoltativa, fondato sull’insorgenza di dubbi circa la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica e psicofisica del conducente.
Il Collegio ha poi richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, citando Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 103, Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2026, n. 16 e Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2021, n. 1807, secondo cui la revisione della patente non è una sanzione ma una misura cautelare. In ragione di tale natura, la sua adozione non richiede né l’accertamento definitivo della responsabilità né la certezza del venir meno dei requisiti, essendo sufficiente un ragionevole dubbio sulla loro persistenza, desumibile anche da un singolo episodio di particolare gravità.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il presupposto fosse adeguatamente motivato: l’Amministrazione aveva fondato il proprio giudizio sul verbale della Polizia Municipale, richiamato per relationem nel provvedimento, dal quale emergeva una condotta di guida gravemente imprudente. Gli elementi oggettivi e specifici indicati — sorpasso azzardato, circolazione contromano, pericolo concreto di collisione frontale — erano stati ragionevolmente considerati idonei a giustificare il dubbio sulla permanenza dell’idoneità tecnica e psico-fisica alla guida, escludendo pertanto i dedotti difetti di istruttoria e motivazione.
Quanto alla censura di sviamento di potere, il Collegio l’ha respinta rilevando che la natura cautelativa del provvedimento esclude che esso possa essere qualificato come misura afflittiva o sanzionatoria. La revisione è diretta esclusivamente ad accertare la permanenza dei requisiti di idoneità nell’interesse primario della sicurezza della circolazione stradale, sicché il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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