L’ottemperanza per il credito da carta docente richiede la verifica degli interessi (TAR Lombardia n. 3744 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo. L’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è presupposto per l’avvio dell’azione per il recupero coattivo. In caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, va nominato un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva all’esecuzione del pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata satisfatta dall’Amministrazione. Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, di nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste, come calcolata dal creditore, non è comunque definitivamente vincolante per l’Amministrazione per quanto riguarda il capitale residuo e gli interessi, la cui esatta misura e decorrenza andrà verificata secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Tribunale ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, prima del quale non può essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato accolto con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso. È stato altresì nominato, per il caso di inutile decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, con onere per il creditore di investirlo direttamente con propria istanza.
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Nota della Redazione
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