La Carta del docente spetta anche ai docenti precari (TAR Lombardia n. 3738 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che, in un giudizio di ottemperanza, esegua spontaneamente la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso, poiché l’esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione soccombente è tenuta al rimborso delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
Una docente aveva prestato servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025. Con sentenza del Tribunale di Milano, l’Amministrazione era stata condannata a riconoscerle il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari all’importo annuale previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Non avendo ricevuto spontanea esecuzione, la docente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava che l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto.
Alla luce di tale adempimento, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse ad una pronuncia nel merito.
Trattandosi di esecuzione intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione resistente, liquidandole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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