Cessazione della materia del contendere per ottemperanza spontanea (TAR Lombardia n. 3727 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, abbia spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, nei termini ivi indicati, e la difesa erariale non abbia formulato osservazioni sul punto. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza è dispensato dallo scrutinio di merito del ricorso e deve limitarsi a prendere atto dell’intervenuta esecuzione, dichiarando la cessazione della materia del contendere. La condanna alle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, anche quando l’esecuzione spontanea sia avvenuta prima della decisione.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’ottemperanza alla sentenza n. 2749/2024 del Tribunale di Milano, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a dare esecuzione a un provvedimento favorevole alla ricorrente. Nonostante il contenuto satisfattivo della pronuncia, l’amministrazione non aveva provveduto tempestivamente, determinando la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Nelle more del giudizio, però, il Ministero ha dato spontanea esecuzione alla sentenza, nei termini ivi indicati, come dichiarato dalla ricorrente con nota depositata in giudizio in data 22.6.2026. La difesa erariale, costituitasi, non ha formulato osservazioni sulla sopravvenuta esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione rende privo di oggetto il ricorso per l’ottemperanza, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la decisione del giudice amministrativo. La cessazione della materia del contendere costituisce, pertanto, l’esito naturale del giudizio, una volta accertato che l’interesse sostanziale azionato ha trovato piena soddisfazione per effetto dell’attività dell’amministrazione.
Il giudice ha quindi precisato che, in presenza di un’esecuzione spontanea e completa, non residua alcuna questione da decidere, né alcuna valutazione in ordine alla fondatezza delle censure proposte. L’ottemperanza, infatti, è un giudizio di natura satisfattiva, volto a garantire l’attuazione del giudicato, e la sua funzione viene meno quando l’amministrazione si sia conformata al contenuto della pronuncia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, in base al quale l’amministrazione, avendo dato esecuzione solo dopo la proposizione del ricorso, deve essere considerata soccombente e, pertanto, condannata al pagamento delle spese in favore della ricorrente. La liquidazione è avvenuta in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario. Il Collegio ha infine ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, come da dispositivo.
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Nota della Redazione
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