Non ammissione all’esame di Stato e insufficienze in più discipline (TAR Lombardia n. 860 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 13, co. 2, del d.lgs. 62/2017, l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo presuppone la votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi, salva la facoltà del consiglio di classe di deliberare l’ammissione con adeguata motivazione in caso di insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline. La non ammissione non ha carattere sanzionatorio, ma finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze e abilità proprie della classe frequentata. La mancata predisposizione di misure compensative adeguate non incide sulla valutazione di ammissione, che si opera alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dallo studente nell’anno scolastico.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa del quinto anno di una scuola paritaria di Milano, impugnava il verbale del consiglio di classe con cui era stata determinata la non ammissione all’esame di Stato, unitamente alla pagella finale e al Piano Didattico Personalizzato. La studentessa, che presentava fragilità documentate, lamentava anche la mancata ostensione del verbale e l’omessa attivazione del piano didattico personalizzato da parte dell’istituto. Il provvedimento di non ammissione era stato adottato per la presenza di due insufficienze e per la non valutabilità di una terza materia. La ricorrente chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento e l’ammissione con riserva all’esame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso non assistito da adeguato fumus boni iuris. Dalla documentazione emergeva che la studentessa aveva riportato insufficienze in diritto ed economia politica e in fisica, oltre alla non valutabilità di scienze umane; il consiglio di classe, pur prendendo atto delle fragilità della studentessa, aveva ritenuto la non ammissione coerente con i deficit formativi emersi a conclusione dell’anno scolastico.
Il Collegio ha ritenuto non illogica la scelta del consiglio di classe, evidenziando che l’ammissione all’esame avrebbe potuto costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per la studentessa, considerata l’impossibilità di affrontare proficuamente la prova. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, secondo cui la mancata predisposizione di misure compensative non può incidere sulla valutazione di ammissione, che resta ancorata alla sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte (cfr. Sezione V n. 1192 del 2024 e TAR Lazio n. 10952 del 2019).
Quanto alla responsabilità per eventuali omissioni della scuola nella attivazione del piano didattico personalizzato, il Tribunale ha escluso profili di illogicità nella scelta dell’istituto, evidenziando che il piano era stato predisposto e applicato dai docenti nel corso dell’anno. Ha inoltre precisato che, anche per gli alunni con esigenze speciali, l’interesse preminente non è il conseguimento del diploma ma l’acquisizione di una preparazione adeguata per l’inserimento nel mondo del lavoro o nel percorso universitario, non essendo previsto un trattamento differenziato nei criteri di ammissione.
La Corte ha infine ribadito la natura non afflittiva della non ammissione, che persegue finalità educative e formative ed è finalizzata a consentire il recupero delle lacune (cfr. TAR Veneto n. 1342 del 2023). La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite in considerazione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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