L’inerzia del Ministero dopo la condanna del giudice del lavoro legittima l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3681 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione, che non abbia provveduto neppure parzialmente al pagamento né dedotto alcunché in giudizio, integra gli estremi dell’inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inutile decorso, individuandolo nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2024/25. La sentenza, notificata al Ministero in data 16 gennaio 2025, era passata in giudicato senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che rispetto al titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il giudice ha quindi accertato che il credito non era contestato né nell’an né nel quantum, atteso che il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Tale inerzia ha integrato gli estremi dell’inottemperanza alla sentenza di condanna.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere integralmente al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, avrebbe dato corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Tribunale ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari, richiamando i criteri indicati dalle pronunce del Consiglio di Stato. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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