L’ottemperanza al giudicato sulla carta docente impone un termine perentorio di adempimento (TAR Lombardia n. 3660 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo che accoglie il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla condanna dell’Amministrazione all’assegnazione della carta elettronica del docente ordina l’adempimento entro un termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’accertamento dell’inadempimento non richiede particolari indagini quando l’Amministrazione, costituitasi con comparsa di mero stile, non fornisca alcuna indicazione in merito all’andamento della procedura. La liquidazione delle spese segue la soccombenza, tenuto conto della serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, agiva dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il giudice civile accoglieva la domanda, condannando l’Amministrazione a riconoscere il beneficio del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
A fronte del mancato adempimento spontaneo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., documentando la notifica del titolo esecutivo e chiedendo, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ritiene il ricorso fondato. Sul piano formale, la ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza da ottemperare e la relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché la prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data utile al rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione, costituitasi con comparsa di mero stile, non ha offerto alcuna deduzione sull’avvenuto adempimento né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura, rendendo incontestato l’an e il quantum del credito fatto valere. La mancata contestazione legittima l’ordine di ottemperare al giudicato, con assegnazione del termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
La sentenza dispone, inoltre, la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto e non comporta la liquidazione di un compenso.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico della parte soccombente, liquidandole in misura equitativamente ridotta in ragione dell’assenza di complessità e del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, con distrazione in favore dei difensori che hanno dichiarato di aver anticipato le spese.
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Nota della Redazione
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