Ottemperanza al giudicato per la carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3658 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’assegnazione di un beneficio economico, ai fini dell’azione di ottemperanza, costituisce titolo esecutivo idoneo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice amministrativo, il quale, in caso di perdurante inadempienza, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, senza diritto a compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha agito dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per il riconoscimento della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il giudice ordinario ha accolto la domanda, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare il beneficio del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione a tale pronuncia, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data anteriore al termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il giudice ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, la quale non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, rendendo incontestati l’an e il quantum del credito.
La sentenza ha, pertanto, ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma complessiva di euro 1.500,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’assolvimento dell’incarico non comporta la liquidazione di un compenso in quanto integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Collegio ha, infine, liquidato le spese di lite in misura equitativamente ridotta, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, richiamando sul punto il precedente di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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